Normativa

La figura dell'agente sportivo: il testo del dlgs in attuazione della riforma dello Sport

Pronte le nuove regole di accesso e svolgimento della professione di agente sportivo in vigore dal 1° gennaio 2022: ecco il testo dlgs del 28.02.2021 n. 37

 

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 18.03.2021 n. 67, il Decreto legislativo del 28 febbraio 2021 n. 37, in attuazione dell’articolo 6 della Legge delega 86/2019, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo.

L'agente sportivo viene definito come il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO, nonché dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi o Società o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di assistenza, consulenza e mediazione.
Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo circondariale in materia di consulenza legale e assistenza legale stragiudiziale dei lavoratori sportivi, delle Società e delle Associazioni Sportive.

Ai fini dello svolgimento della professione regolamentata, l'agente sportivo deve iscriversi presso il Registro nazionale degli agenti sportivi, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250,00 euro, e si può iscrivere il soggetto:

  • cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea, nel pieno godimento dei diritti civili, 
  • che non abbia riportato condanne penali per delitti non colposi nell'ultimo quinquennio,
  • in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o equipollente, 
  • e che abbia validamente superato un esame di abilitazione diretto ad accertarne l'idoneità.

L’articolo 14, comma 2, fa salva la validità di titoli abilitativi pregressi.

In sintesi lo schema di decreto si compone di 16 articoli, le cui disposizioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022:

  • Art. 1 Finalità e ambito di applicazione
  • Art. 2 Definizioni
  • Art. 3 Agente sportivo
  • Art. 4 Accesso alla professione e Registro nazionale degli agenti sportivi
  • Art. 5 Contratto di mandato sportivo
  • Art. 6 Incompatibilità e conflitto d'interessi
  • Art. 7 Obblighi nell'esercizio dell'attività
  • Art. 8 Compenso
  • Art. 9 Società di agenti sportivi
  • Art. 10 Tutela dei minori
  • Art. 11 Regime disciplinare e sanzioni
  • Art. 12 Fonte di normazione secondaria
  • Art. 13 Clausola di invarianza finanziaria
  • Art. 14 Norme transitorie
  • Art. 15 Abrogazioni
  • Art. 15-bis (Disposizione finale)

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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