Normativa

Enti Terzo Settore: comunicazione dati erogazioni liberali ricevute entro il 16 marzo

Entro il 16 marzo invio dati delle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore 2020, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione precompilata 2021; le modalità tecniche



Entro il 16 marzo 2021, le associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, la comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell'anno 2020 da persone fisiche. 

Con il recente provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 febbraio 2021 n. 49889, sono state approvate le regole per la comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle erogazioni liberali ai sensi del Decreto del Mef del 3 febbraio 2021, con il quale è stata disciplinata la trasmissione dei dati relativi alle erogazioni liberali agli enti del Terzo Settore a partire dall’anno d’imposta 2020.

In particolare, l’articolo 1 comma 1 del citato decreto, ha previsto che l’invio dei dati è facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni e risulta essere obbligatorio:

  • a partire dall’anno d’imposta 2021, nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro,
  • a partire dall’anno d’imposta 2022 nei confronti dei soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 220.000 euro.

L’obbligo di trasmissione riguarda solo i dati delle erogazioni liberali effettuate:

  • da donatori continuativi che hanno fornito i propri dati anagrafici 
  • e dagli altri donatori qualora dal pagamento risulti il codice fiscale del soggetto erogante 

non vanno comunicati i dati delle erogazioni effettuate da chi si è limitato a raccogliere le donazioni effettivamente operate da altri soggetti.

La trasmissione dei dati delle erogazioni liberali è effettuata con le stesse modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate n. 34431 del 9 febbraio 2018 secondo le specifiche tecniche contenute nell’allegato 1 al medesimo provvedimento, e la scadenza per la trasmissione della prima comunicazione riferita al periodo d’imposta 2020, che ricordiamo essere facoltativa, è fissata, al 16 marzo 2021, il Decreto del MEF del 3 febbraio 2021, dispone che non si applicheranno sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione, a meno che l'errore nella comunicazione dei dati non determini un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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