Normativa

Green Pass sul lavoro obbligatorio dal 15 ottobre: il testo del decreto in GU

Dal 15 ottobre Green Pass obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati, dove si applica e sanzioni: pubblicato in GU il testo del Decreto legge del 21.09.2021 n. 127



Green Pass obbligatorio sui luoghi di lavoro, nel settore privato e pubblico, dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21.09.2021 n. 226, il Decreto Legge del 21 settembre 2021 n. 127 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.

Scarica il testo del decreto legge del 21.09.2021 n. 127

Il decreto entra in vigore dal 22 settembre e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Green Pass sui luoghi di lavoro e sanzioni

Come si legge nel comunicato stampa del Governo, dal 15 ottobre 2021:

  • Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato.
    A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19:
  • Sono tenuti a essere in possesso dei Certificati Verdi i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche.
    L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa (o formativa, come per esempio gli stagisti) presso le pubbliche amministrazioni. 
  • i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19.

Per quanto riguarda le sanzioni, il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, a seconda del luogo di lavoro:

  • è considerato, nel settore pubblico, assente ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde, dopo 5 giorni di assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
    Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza.
  • è considerato, nel settore privato, assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
    È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass.
    Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Per approfondire il tema delle Certificazioni verdi leggi gli articoli:

 

Fonte: Gazzetta Ufficiale

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