Normativa

Crediti d'imposta rafforzamento patrimoniale: modalità e termini di invio delle istanze

Pronti i modelli per la fruizione dei crediti d’imposta per i conferimenti in denaro e per le società che aumentano il capitale previsti dal Decreto Rilancio n. 34/2020



Definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze per la fruizione dei crediti d'imposta previsti dall'art. 26 del Decreto Rilancio “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni”, per favorire la patrimonializzazione delle società di capitali residenti in Italia, in particolare, con il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate dell'11 marzo 2021 sono stati approvati gli allegati modelli di per la fruizione dei seguenti crediti d'imposta:

  • Credito d’imposta sui conferimenti in denaro per aumenti di capitale (Scarica il Modello e istruzioni)
    L'istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore degli investitori può essere presentata a partire dal 12 aprile 2021 e non oltre il 3 maggio 2021.
    Ricordiamo che l’art. 26, comma 4, del Decreto Rilancio, ha riconosciuto un credito d’imposta ai soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento dello stesso entro il 31 dicembre 2020. Il credito d’imposta è pari al 20% dei conferimenti stessi.

  • Credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 (Scarica il Modello e istruzioni) 
    L'istanza per l’attribuzione del credito d’imposta in favore delle società che aumentano il capitale può essere presentata a partire dal 1° giugno 2021 e non oltre il 2 novembre 2021.
    Ricordiamo che l’art. 26, comma 8, del Decreto Rilancio, ha riconosciuto alle società che soddisfano le condizioni stabilite dal comma 2 dello stesso articolo, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato ed eseguito dopo il 19 maggio 2020 ed entro il 30 giugno 2021, integralmente versato. La percentuale è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati edeseguiti nel primo semestre del 2021. Il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti previsti dalcomma 20 dell’art. 26.

Le istanze devono essere inviate esclusivamente con modalità telematiche:

  • direttamente dal contribuente 
  • oppure avvalendosi di un intermediario.

La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it. 

Per approfondire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione dei suddetti crediti d’imposta, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa complessivo previsto dal comma 10 dell’art. 26, si rimanda al Decreto del MEF del 10.08.2020.

 

Fonte: Agenzia delle Entrate

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