Normativa

Bonus idrico rubinetti e docce: il testo del decreto attuativo approvato

Cosa prevede il decreto attuativo del Bonus idrico: soggetti beneficiari, spese ammissibili e istruzioni su come richiederlo

 

Approvato il Decreto attuativo del c.d. "Bonus idrico" del Ministero della Transizione ecologica 27 settembre 2021, che individua i soggetti beneficiari e definisce i criteri per l’ammissione all'agevolazione prevista dalla legge di bilancio 2021 (articolo 1, commi da 61 a 65 della legge n. 178/2020).

Il bonus idrico, finalizzato a perseguire il risparmio delle risorse idriche, consiste in un rimborso, nel limite massimo di euro 1.000,00 per ciascun beneficiario, concesso per le spese effettivamente sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021per interventi di efficientamento idrico.

Scarica il testo del Decreto del MITE del 27.09.2021 in attesa della pubblicazione in GU.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del bonus idrico le persone fisiche maggiorenni residenti in Italia, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale, nonché di diritti personali di godimento già registrati alla data di presentazione dell’istanza, su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su singole unità immobiliari, per interventi di:

  • sostituzione di vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto 
  • e di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua.

In caso di cointestatari o titolari di diritto reale o personale di godimento, è possibile richiedere il bonus solo previa dichiarazione di avvenuta comunicazione al proprietario/comproprietario dell’immobile della volontà di fruirne, da allegare alla domanda da inserire sulla piattaforma. La domanda può essere presentata:

  • per un solo immobile,
  • per una sola volta,
  • e da un solo cointestatario/titolare di diritto reale o personale di godimento.

Procedura di attribuzione del bonus idrico

Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari dovranno presentare istanza registrandosi su una applicazione web, denominata “Piattaforma bonus idrico”, accessibile, previa autenticazione, dal sito del Ministero della Transizione Ecologica, e l’identità dei beneficiari, in relazione ai dati del nome, del cognome e del codice fiscale, è accertata attraverso SPID, ovvero tramite Carta d’Identità Elettronica. 

All'atto della registrazione, il beneficiario fornisce le necessarie dichiarazioni sostitutive di autocertificazione, rilasciate ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 e in conformità al modello di istanza presente in Piattaforma, con riguardo alle seguenti informazioni: 

  • nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
  • importo della spesa sostenuta, per cui si richiede il rimborso; 
  • quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione; 
  • specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, oltre alla specifica della portata massima d’acqua (in l/min) del prodotto acquistato; 
  • identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana, Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso; 
  • dichiarazione di non avere fruito di altre agevolazioni fiscali per la fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni;
  • coordinate del conto corrente bancario/postale (Iban) del beneficiario su cui accreditare il rimborso;
  • indicazione del titolo giuridico per il quale si richiede il bonus (proprietario, cointestatario, locatario, usufruttuario ecc.); 
  • attestazione del richiedente ove non proprietario o comproprietario, ai sensi del DPR 445/2000, degli estremi del contratto da cui trae titolo;
  • attestazione, ai sensi del DPR 445/2000, di avvenuta comunicazione al cointestatario/proprietario, identificato altresì con nome, cognome e codice fiscale, della volontà di fruire del predetto bonus. 

All’istanza di rimborso va allegata copia della fattura elettronica o del documento commerciale in cui è riportato il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica, si considera valida anche l’emissione di una fattura o di un documento commerciale, attestante l’acquisto del bene, copia del versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, accompagnata da documentazione del venditore idonea a ricondurre la transazione allo specifico prodotto acquistato, come da modello disponibile sulla “Piattaforma”.

Il bonus può essere riconosciuto a ciascun richiedente per un solo immobile e per una sola volta

E' alternativo e non cumulabile, in relazione ale stesse voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale relative alla fornitura, posa in opera e installazione dei medesimi beni.

 

Fonte: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

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