Ai fini tributari, lo Stato della Città del Vaticano non ha stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni
Lo Status Civitatis Vaticanæ, sorto con il Trattato del Laterano (stipulato l'11 febbraio 1929 e ratificato il 7 giugno 1929), è uno Stato monarchico indipendente europeo posto sotto l'autorità del Pontefice della Chiesa cattolica, che vi esercita i poteri legislativo, giudiziario e esecutivo (nonostante le principali azioni di governo sono direttamente esercitate dal Cardinale Segretario di Stato).
Il Papa svolge, quindi, la duplice funzione di capo visibile della Chiesa cattolica e di sovrano assoluto dello Stato della Città del Vaticano (SCV).
Inserito nel tessuto urbano della città di Roma, il Vaticano è il più piccolo ministato patrimoniale indipendente del mondo per estensione territoriale (0,44 kmq) e per il numero dei suoi abitanti (473 su circa 800). Più in particolare, abitano nello Stato 473 persone, mentre 578 cittadini godono della cittadinanza vaticana (Pontefice compreso) e 221 sono autorizzati a risiedere nel territorio, in modo temporaneo o stabilmente, ma senza godimento della cittadinanza (sul punto, oltre la metà dei cittadini non risiede nello SCV, bensì, in altri Paesi, per ragioni di servizio).
Nell'ambito dello Stato non esiste la proprietà privata in quanto tutti gli immobili ivi situati appartengono alla Santa Sede, cioè all'ente cui spetta la piena sovranità (e proprietà) sul medesimo SCV. Le aree su cui sorgono i citati immobili sono definite "zone extraterritoriali".
Il Vaticano è ammesso alla navigazione marittima con proprie navi battenti bandiera pontifica nonostante non abbia un accesso diretto al mare.
Le sigle degli automezzi iscritti nel Registro veicoli vaticani sono "SCV" per le auto di proprietà dello Stato e degli Enti della Santa Sede e "CV" per la auto di proprietà dei cittadini e delle personalità a cui è concessa l'immatricolazione nei ruoli vaticani, mentre la sigla internazionale è "V".
Lo Stato ha moneta propria ed emette propri francobolli postali.
Con riferimento ai rapporti tra la Chiesa e un Paese straniero, particolare rilevanza assume la Conferenza Episcopale (nazionale), un organismo in cui sono riuniti i Vescovi.
Le fonti del diritto
Lo Stato Città del Vaticano è retto dalla Legge fondamentale (emanata nel 1929 da papa Pio XI, successivamente modificata il 26 novembre 2000 da papa Giovanni Paolo II e entrata in vigore il 22 febbraio 2001), dalla Legge sul Governo dello Stato della Città del Vaticano (del 16 luglio 2002) e dalla Legge sulle Fonti del diritto (in vigore dal 1º gennaio 2009).
Le leggi vaticane più importanti sono raccolte nel "Codice di norme vaticane" e nei tre volumi contenenti le "Leggi e Disposizioni dello Stato della Città del Vaticano".
Il Codice di Diritto Canonico (Codex Iuris Canonici) rappresenta il codice normativo della Chiesa cattolica di rito latino.
Diritto tributario
Ai fini tributari, lo Stato della Città del Vaticano non ha stipulato alcun trattato contro le doppie imposizioni, tuttavia, sono vigenti molteplici accordi con diversi Paesi stranieri volti a regolare, tra l'altro, i reciproci aspetti economici e finanziari. A ogni modo, spetta al Romano Pontefice esercitare e regolare la potestà fiscale della Chiesa, per cui possono essere richiesti ai fedeli (cioè ai seguaci della confessione religiosa) i contributi necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.
Il sistema fiscale vaticano
Lo svolgimento delle facoltà appartenenti alla Chiesa cattolica e agli enti ecclesiastici da questa espressi, riguardo all'esercizio dell'attività di religione o di culto, implica la disponibilità dei mezzi economici necessari per il raggiungimento di tali fini. Per tali ragioni è necessario che quanti si dedicano alle predette attività, in modo esclusivo e prevalente, ricevano una retribuzione che consenta loro di condurre una vita dignitosa, per il cui svolgimento, sono necessari beni sia immobili che mobili. In questo contesto va inquadrato il libro V del CIC, che pone le basi della disciplina tributaria canonica (giova, peraltro, osservare che la trattazione del diritto patrimoniale della Chiesa, nell'ambito del quale si colloca la materia tributaria, non è certamente oggetto di una sistematicità codicistica). Il diritto della Chiesa, società terrena e spirituale, all'uso di beni materiali trova la sua giustificazione e il suo limite in relazione all'adempimento dei fini spirituali che le sono propri: il sostentamento del culto, del clero, degli altri ministri, delle opere di apostolato e di carità, cioè delle opere di misericordia spirituali e materiali.
Ne consegue che i fedeli (in quanto tali contribuenti di diritto) hanno l'obbligo giuridico, di fronte alla Città-Stato (canone 1261) e il dovere religioso, di fronte alla Chiesa (canone 222), di partecipare con i beni personali alla necessità che necessita al Popolo di Dio, di cui fanno parte. Giova ribadire che, ai sensi del canone 204 del CIC, sono considerati fedeli, e quindi, ai fini fiscali contribuenti, coloro che, essendo stati incorporati a Cristo mediante il battesimo, sono costituiti popolo di Dio e perciò, resi partecipi nel loro modo proprio dell'ufficio sacerdotale, regale e profetico di Cristo, sono chiamati ad attuare, secondo la condizione giuridica propria di ognuno, la missione che Dio ha affidato alla Chiesa da compiere nel mondo.
Il cittadino che intendesse "sottrarsi" all'obbligo contributivo fiscale (religioso) di tipo canonico, pertanto, dovrebbe "secolarizzarsi" attuando la procedura dello sbattezzo, richiedendo, cioè, la cancellazione del proprio nominativo dal registro in cui sono annotate le persone che hanno ricevuto il sacramento religioso del battesimo. Occorre, tuttavia, segnalare che la Chiesa Cattolica non riconosce "effetti spirituali" alla pratica dello sbattezzo, mentre ne riconosce alcuni "pratici", attraverso l'istituto dell'apostasia (previsto dal canone 751 del CIC) come l'esenzione dalle esequie, dagli altri sacramenti (e dagli ulteriori obblighi) di natura ecclesiastica.
I tributi canonici: le oblazioni
In linea generale, la Chiesa predilige che i contributi in favore del sostentamento della sua attività derivino in modo volontario (cosicché nel nuovo CIC è del tutto scomparso ogni riferimento alle cd. decime e alle primizie).
Bisogna rilevare, tuttavia, che la stessa Chiesa non rinuncia al suo ius imperium originario in materia fiscale, in forza del quale può richiedere contributi obbligatori proporzionati.
Questa potestà di esigere tributi rimane affermata nel canone 1260 ed è attuabile secondo il canone 1263.
Tanto premesso, è possibile rappresentare due differenti modalità finalizzate a percepire entrate di natura economica per il patrimonio ecclesiastico: le offerte volontarie e i contributi obbligatori.
I diversi tipi di offerte
Nell'ambito delle differenti fattispecie di offerte rientrano tutti gli apporti dei fedeli di natura volontaria, ossia gli aiuti che non rispondono al compimento di un obbligo strettamente giuridico e definito.
Le collette o questue sono una risposta dei fedeli ad una richiesta della Chiesa a collaborare a una finalità determinata (canone 1262) e, di solito, si raccolgono in occasione della santa messa dei giorni festivi (canone 1266). Per quanto attiene alle modalità, le collette si devono realizzare secondo le norme stabilite dalla Conferenza Episcopale; le richiesta di elemosine sono promosse da persone private (anche se in favore di un'istituzione pubblica); le offerte spontanee sono quelle che i fedeli elargiscono di propria iniziativa, senza rispondere a una richiesta concreta e circostanziata (tra queste sono incluse le elemosine manuali); le offerte in occasione di servizi pastorali corrispondono agli antichi diritti di stola e sono offerte che si chiedono ai fedeli in occasione dell'amministrazione di alcuni sacramenti e sacramentali (battesimo, benedizioni, funerali, ecc.). In realtà quest'ultimi non sono dei tributi strictu sensu, né rappresentano un corrispettivo per i servizi ricevuti, pertanto si impiega l'espressione "in occasione di". Compete alla riunione dei Vescovi della provincia fissare la somma dell'offerta che si deve chiedere ai fedeli (canone 1264). Le quantità fissate indicano la cifra massima che si può e si deve chiedere in quanto i fedeli sono liberi di contribuire con importi maggiori o minori. Un tipo particolare di queste offerte, che ha tratti caratteristici propri e un regolamento specifico e dettagliato, sono le offerte delle Sante Messe (canone 945-958). Per la loro natura volontaria le oblazioni sfuggono a qualsiasi regolamentazione da parte del diritto statuale che si limita a stabilire che le autorità religiose possono, senza alcuna ingerenza degli organi civili, eseguire collette all'interno o all'ingresso delle chiese, nonché negli edifici di proprietà.
Contributi obbligatori
Secondo il diritto della Chiesa, questa, come società perfetta, ha il potere di imporre e riscuotere tributi ai battezzati. Il canone 1260 sancisce che la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie. Qualcuno ha osservato, infatti, che per l'obbligazione d'imposta è sufficiente che questa derivi dalla determinazione unilaterale di un'altra autorità, che a tale obbligo impone forza di un potere di supremazia di cui è riconosciuta investita verso altri soggetti. Pertanto, tale potere (ius exigendi) viene sancito come diritto originario e quindi tale da non dipendere da concessioni da parte delle autorità civili. Con particolare riguardo alle contribuzioni non volontarie, e cioè obbligatorie, l'ordinamento fiscale disciplina le tasse e i tributi (cd. entrate ecclesiastiche).
Le tasse
Le tasse ecclesiastiche sono quelle obbligazioni pecuniarie che costituiscono o il pagamento del costo di un servizio (indulti, licenza, dispensa, processo, certificazioni, onorificenze) che gli uffici ecclesiastici vengono a compiere in favore e a libera richiesta dell'obbligato ovvero in occasione della concessione di una "grazia" ricevuta. La natura giuridica delle tasse è quella di una sorta di controprestazione, per il beneficio personale ricevuto da un atto, amministrativo o giudiziario, dell'organizzazione ecclesiastica (a ben vedere la Chiesa prevede la possibilità di compiere la sua attività amministrativa nei confronti dei soggetti, fedeli, che non siano in condizione di far fronte al pagamento, in tutto o in parte, delle tasse). Il pagamento deve essere versato all'ente amministrativo che realizza l'atto di potestà richiesto (la Santa Sede, la diocesi, la parrocchia, il tribunale, ecc.). I rescritti della Santa Sede concessi in forma commissoria, ossia, la cui esecuzione è affidata a un organo inferiore (canone 37, 69 e ss.), comportano anche il diritto di chiedere tasse a favore dell'esecutore. Le tasse di natura amministrativa vengono fissate in ogni provincia dall'assemblea dei Vescovi e devono essere approvate dalla Santa Sede (can 1264, 1º), quelle giudiziarie sono stabilite, per ogni tribunale, dal Vescovo da cui esso dipende (can 1649 § 1). Il potere impositivo della Chiesa di esigere tali imposte deve rinvenirsi nella duplice considerazione che lo status di fedele/battezzato non è necessario né coattivo e dal fatto che i servizi richiesti derivano da una domanda individuale. Per tali ragioni, in caso di mancato pagamento, l'autorità ecclesiastica può legittimamente adire il giudice statale.
Le imposte
Le imposte, invece, sono prestazioni pecuniarie richieste dall'autorità ecclesiastica ai fedeli senza una controprestazione concreta e diretta a loro favore. L'orientamento della normativa tende a considerarli un mezzo di sostentamento secondario e sussidiario, da potersi adoperare nel solo caso in cui le offerte (volontarie) non siano sufficienti a finanziare la missione clericale. Questo non significa che l'imposizione tributaria non sia conforme alla natura sociale/spirituale della Chiesa, poiché la stessa, a ogni modo, costituisce l'applicazione giuridica dell'obbligo generico e fondamentale dei fedeli di far fronte alle necessità della Chiesa (canone 222 § 1). Attualmente, nel codice di diritto canonico sono disciplinati soltanto due tipi di imposte: il tributo e il seminaristico. Tuttavia, il canone 1263 dello stesso codice prevede la possibilità di istituire altre imposte basate sul diritto particolare. Le predette duplici imposte hanno talune caratteristiche comuni; intanto sono oneri vescovili (la cui effettiva imposizione cioè spetta al Vescovo diocesano, che dovrà opportunamente legiferare) e diocesani (in quando la determinazione, i soggetti, la riscossione e la finalità sono circoscritte a questo ambito territoriale); inoltre, sono di tipo generale (non potendo essere imposte a singoli soggetti); l'imposizione tributaria deve essere moderata e proporzionata alla capacità contributiva ed economica del soggetto passivo (la moderazione comporta che la stessa deve essere calcolata in base alle reali necessità della diocesi e a quelle delle persone soggette, per non impedirne il conseguimento dei fini); infine, i tributi sono istituiti in base al reddito dei contribuenti (il Cic, infatti, configura gli introiti come imposte sul reddito non potendo essere istituire imposte sul patrimonio delle persone obbligate).
Il cathedraticum
Ognuna delle due imposte, poi, si caratterizza per alcune peculiarità dell'una rispetto all'altra. Preliminarmente, il tributo (di natura diocesana), si distingue in ordinario e in straordinario. Il primo è concepito come un contributo generale, fisso, imposto per le necessità della diocesi (canone 1263). Soggetti passivi sono le persone giuridiche pubbliche sottoposte alla giurisdizione del Vescovo, tuttavia, le scuole esterne degli istituti religiosi di diritto pontificio non sottostanno alla giurisdizione del Vescovo diocesano (risposta del CPI del 20 maggio 1989, AAS 81, 1989, 991). Nell'ambito di queste disposizioni, il Vescovo, sentito il parere del Consiglio degli Affari economici e del consiglio presbiterale, deve stabilire, nella legge o nel corrispondente decreto generale, gli altri termini legali del tributo e cioè la periodicità, la scadenze, la destinazione della somma raccolta (nell'ambito delle necessità diocesane), il calcolo della quota impositiva proporzionale al reddito, le modalità di pagamento, le esenzioni et coetera. Il tributo straordinario, invece, è un'imposta prevista nei casi in cui la diocesi abbia gravi necessità economiche. Si tratta, quindi, di un contributo eccezionale, che non può assumere carattere stabile. Le condizioni generali (moderato, proporzionale, parere dei consigli economico e presbiterale) sono le medesime del tributo ordinario, mentre i soggetti passivi divergono poiché il tributo in esame riguarda le persone giuridiche private e le persone fisiche soggette alla giurisdizione del Vescovo (dal testo della norma, infatti, non risulta chiaro se questa tassa possa essere imposta anche alle persone giuridiche pubbliche, in quanto il senso letterale sembra escluderle - ceteris: qualcuno, tuttavia, ha osservato che occorrerà valutare la gravità della situazione e, soprattutto, la circostanza dell'esistenza o meno nella diocesi di una imposizione ordinaria). La disposizione diocesana che lo istituisce, dovrà determinare, entro i limiti della legge universale, gli altri elementi del tributo.
Il seminaristicum
Il Vescovo, altresì, può imporre un tributo per il seminario (canone 264). Il seminaristico deve essere commisurato in base alle necessità reali del seminario che non trovano copertura con ulteriori mezzi. Da questa imposta, seguendo la normativa tradizionale, sono esenti quei soggetti che si sostengono soltanto di elemosine, oppure che devono sopportare oneri simili a quelli del seminario (noviziati, studenti, ecc.). I soggetti passivi dell'imposta in parola sono tutte le persone giuridiche sia pubbliche che private cui hanno la loro sede nel circondario diocesano.
Le risorse economiche
Lo Stato Città del Vaticano è amministrato dalla Prefettura per gli Affari Economici che si occupa della gestione finanziaria del Paese. Le fonti di reddito principali sono l'Obolo di San Pietro (costituito dalle elemosine offerte al Papa dai fedeli in tutto il mondo), gli incassi derivanti dalle visite ai Musei Vaticani, i profitti realizzati dall'Istituto per le Opere di Religione (IOR), organismo bancario incaricato di investire il patrimonio della Santa Sede.
Erogazioni di altri Stati
La posizione di enclave del Vaticano, cioè di Stato circondato interamente dal territorio dello Stato italiano, e l'esiguità dello stesso territorio papale comporta che la sovranità, l'indipendenza e le possibilità di sopravvivenza della Chiesa cattolica dipendano, spesso, dal Paese che lo circonda e dai Paesi "aderenti" alla fede religiosa. Per tali ragioni le diverse legislazioni straniere prevedono molteplici disposizioni volte a sostentare, in modo diretto o indiretto, la missione pastorale dello Stato Città del Vaticano.
Tra le entrate tributarie che concorrono a formare il patrimonio ecclesiastico, quindi, assumono una particolare rilevanza gli interventi finanziari dei vari Stati in favore del culto e del clero cattolico.
Al riguardo, giova distinguere tra lo Stato Città del Vaticano e le singole Chiese locali, i cui vescovi sono organizzati nelle Conferenze episcopali (nazionali).
Più in dettaglio le Conferenze gestiscono autonomamente il bilancio della Chiesa nei vari Paesi, raccogliendo le offerte dei fedeli e, in alcuni Paesi, godendo di finanziamenti dallo Stato.
In via del tutto esemplificativa, in Italia, ogni fedele può scegliere di versare, ex articolo 47 della legge n 222/1985, l'8 per mille dell'Irpef alla Chiesa italiana (e cioè alla Cei ma non direttamente allo Stato della Città del Vaticano).
Tale quota, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Inoltre, sono previste ulteriori disposizioni tributarie di favore che riguardano gli enti confessionali, e cioè lo Stato Città del Vaticano, in ragione di una "immedesimazione organica" tra lo stesso SCV e gli enti cattolici.
L'Ires e l'Ici
L'Ires è dovuta al 50% nei confronti degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o istruzione, purché abbiano la personalità giuridica (cfr. articolo 6, comma 1, lettera c) del DPR n. 601/1973).
L'Ici non è dovuta per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto (cfr. articolo 7, comma 1, lettera d, del DLgs n. 504/1992), per i fabbricati della Santa Sede (cfr. articolo 7, comma 1, lettera e, del DLgs n. 504/1992) e per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali (cfr. articolo 7, comma 1, lettera i, del DLgs n. 504/1992).
L'Iva
Gli enti ecclesiastici non svolgendo attività d'impresa non devono pagare l'IVA e quelli strutturati come ONLUS posso godere dei relativi benefici fiscali (cfr. Dlgs n. 460/1997).
In tal senso, tra l'altro, possono beneficiare, se istituito dalla legge, del 5 per mille. Giova però segnalare che per le risorse di questo istituto - per le quali è fissato un tetto massimo di spesa totale annua da parte dello Stato, differentemente dall'8 per mille (cui partecipano solamente la Chiesa Cattolica, lo Stato, i Valdesi, le comunità ebraiche, i Luterani, gli avventisti, gli evangelici delle Assemblee di Dio) - possono accedere molte altre associazioni (oltre 45.000). Le somme, altresì, non vengono ripartite mediante il meccanismo proporzionale del silenzio-assenzo in quanto le quote non assegnate rimangono nella disponibilità dell'Erario.
Le quietanze per il versamento dei contributi associativi sono esenti dall'imposta di bollo (cfr. articolo 7, tabella allegata B al DPT n. 642/1972).
L'imposta sulle affissioni
L'imposta locale sulle affissioni è ridotta al 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni religiose (cfr. Dlgs n. 507/1993).
Similmente a quanto avviene in Italia anche negli altri Paesi (religiosi e non) esistono sovvenzioni e finanziamenti (diretti e non) in favore dello Stato Vaticano.
Cosa avviene in altri Stati
In Spagna, è adottata una normativa fiscale che prevede la devoluzione alla Chiesa cattolica di una parte del gettito fiscale, nella misura dello 0,7 per cento, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
In Francia, nazione nota per la netta separazione tra potere temporale e potere spirituale, non esiste alcun finanziamento di nessun tipo per nessuna Chiesa (gli edifici di culto sono di proprietà statale ma le diocesi francesi versano un contributo simbolico di un euro per l'usufrutto).
In Germania la Chiesa può imporre ai propri fedeli un tributo obbligatorio, nella misura del 9 per cento dell'imposta sulle persone fisiche, alla cui riscossione provvede lo Stato tedesco.
Il Regno Unito non finanzia alcuna Chiesa, ma garantisce l'esenzione delle imposte sugli immobili.
Negli Stati Uniti, tutte le Chiese e congregazioni religiose (compresa quella cattolica) fruiscono di regimi fiscali agevolati
(cfr. TITLE 26 - INTERNAL REVENUE CODE, Subtitle A - Income Taxes, CHAPTER 1 - NORMAL TAXES AND SURTAXES, Subchapter F - Exempt Organizations, PART I - GENERAL RULE, Section 501].
Lingue: il latino e l’italiano (per le Guardie Svizzere sono usate anche le lingue ufficiali della Confederazione Elvetica)
Forma di governo: monarchia assoluta
Moneta: euro
Capitale: Città del Vaticano
Fonti:
- http://www.vatican.va/phome_it.htm
- http://www.chiesacattolica.it/cci_new/index.html
- Beni temporali e missione della Chiesa, José Tomás Martín de Agar
- Università degli Studi di Roma Tre, Centro europeo di documentazione sulle istituzioni religiose
aggiornamento: 2010