Attualmente il sistema fiscale è costituito da un pacchetto di leggi e regolamenti, tra cui si segnala la legge n. 8438 del 1998
Nel passaggio verso una economia di libero mercato, l'Albania ha varato, soprattutto a partire dal 1995, una serie di leggi in materia fiscale, con l'assistenza del Fondo Monetario Internazionale, dell'Unione europea, del Dipartimento del Tesoro americano, e di altre organizzazioni. Attualmente il sistema fiscale è costituito da un pacchetto di leggi e regolamenti, tra cui si segnala la legge n. 8438 del 28 dicembre 1998, "Sulle imposte sul reddito", entrata in vigore nel gennaio 1999. Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore una riforma fiscale che ha abolito l'applicazione degli scaglioni di reddito ed ha introdotto, sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche, una flat tax del 10%.
Imposte sulla piccola imprenditoria
La legge n. 8313 del 26 marzo 1998 per le "Imposte sulla Piccola Imprenditoria" stabilisce un'imposta a carico delle persone fisiche e giuridiche che non sono soggette ad imposta sul valore aggiunto e che esercitano un'attività in Albania. Tale imposta è alternativa all'imposta sui redditi delle persone fisiche e giuridiche e si applica esclusivamente a soggetti aventi un reddito sino a 5 milioni di lek. L'imposta è suddivisa in due categorie: una imposta fissa e una aliquota proporzionale.
L'imposta fissa viene applicata ai soggetti con reddito lordo fino a 2 milioni di lek (e varia in dipendenza dall'oggetto dell'attività esercitata e dal distretto in cui viene esercitata).
Se il reddito lordo è compreso tra i 2 milioni ed i 5 milioni di lek si applica invece una imposta proporzionale del 4 per cento. Nel caso in cui il reddito ecceda i 5 milioni di lek, il contribuente soggiace alla normale tassazione.
Imposta sul reddito delle persone giuridiche
La legge n. 8438 "Sulle imposte sul reddito", entrata in vigore nel gennaio 1999, ha modificato profondamente la precedente disciplina in materia di imposte sul reddito delle persone giuridiche che svolgono attività commerciale in Albania, siano esse albanesi o straniere. Per effetto della nuova legge sono state abrogate le principali agevolazioni fiscali previste a favore delle società di produzione (esenzione fiscale quadriennale ed ulteriore riduzione fino al 60 per cento in caso di reinvestimento degli utili nella società ) ma restano tuttavia valide le esenzioni per le società che già godevano dei suddetti vantaggi fiscali. Dal 1° gennaio 2008 l'aliquota unica per l'imposta sui redditi delle persone giuridiche è fissata al 10 per cento. La base di imposta è ricavata dal bilancio annuale, che deve essere depositato entro il 31 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Sono considerati redditi imponibili, tra gli altri, i profitti della società come risultanti dal bilancio, i dividendi azionari distribuiti, gli interessi bancari su depositi e titoli, i redditi da contratti di locazione, enfiteusi e da trasferimento di proprietà immobiliari. Soggetti a tale imposta sono le società, gli enti anche di fatto, albanesi e stranieri che conducano attività in Albania, ovvero ogni altro soggetto che sia tenuto all'imposta sul valore aggiunto (Tvsh). Tali enti sono soggetti d'imposta su tutte le loro fonti di reddito, anche se percepite all'estero, se hanno la loro sede in Albania, ovvero soltanto sulle fonti di reddito prodotte in Albania se hanno la loro sede sociale all'estero. La nuova legge contiene una elencazione analitica delle spese non deducibili. Non possono essere dedotte, tra le altre, le spese inerenti all'acquisto, miglioramento, rinnovo e ricostruzione di beni ammortizzati, i versamenti per contributi previdenziali volontari, i dividendi societari, gli interessi su prestiti ricevuti che eccedano il tasso massimo dichiarato dalla Banca d'Albania, le tasse sul personale e le accise, le spese di rappresentanza, le spese per donazioni e ricevimenti, gli interessi corrisposti su prestiti che eccedano quattro volte il capitale sociale della società cosi come ogni altra spesa che non sia documentabile. Non sono infine deducibili le perdite derivanti direttamente dalle sommosse verificatesi in Albania negli anni 1996 e 1997. La nuova normativa introduce inoltre un obbligo di ritenuta d'acconto pari al 10% da applicare sui pagamenti relativi a dividendi azionari distribuiti ai non residenti, interessi, diritti d'autore e royalties per proprietà intellettuale, servizi tecnici e di direzione aziendale, attività di costruzione, installazione, assemblaggio e supervisione.
L'iter procedurale
La procedura di ammortamento dei beni viene diversificata secondo la categoria di appartenenza dei beni. In generale gli immobili e i macchinari che siano incorporati stabilmente all'immobile (ad es. ascensori) possono essere ammortizzati in 20 anni, i computer e software in 4 anni, gli altri beni mobili e macchinari in 5 anni. L'ammontare dei crediti inesigibili può essere portato in deduzione soltanto a determinate condizioni. I dividendi distribuiti a persona giuridica residente sono soggetti a tassazione a meno che il contribuente non sia già soggetto all'imposta sui redditi e lo stesso possieda una percentuale azionaria superiore al 25 per cento nella società che ha distribuito i dividendi. Il saldo dell'imposta deve essere versato entro 15 giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, prevista per il 31 marzo dell'anno successivo.
La nuova disciplina dell'acconto d'imposta
La nuova legge ha inoltre innovato la disciplina dell'acconto d'imposta. I contribuenti, infatti, devono versare entro il 15 di ogni mese un anticipo d'imposta ragguagliato ai due anni precedenti. Per i primi quattro mesi (gennaio - aprile) si dovrà versare mensilmente 1/12 dell'imposta versata due anni prima. Per gli otto mesi successivi l'imposta sarà ragguagliata alle risultanze del bilancio depositato entro il 31 marzo dell'anno in corso (riferito all'anno precedente), previa detrazione dell'acconto di imposta pagato nei primi quattro mesi. Al contribuente viene data la possibilità di recuperare l'eventuale credito di imposta, sia deducendolo dai futuri obblighi fiscali sia chiedendone il rimborso. Le autorità fiscali possono procedere a una valutazione discrezionale dell'imposta da corrispondersi in anticipo se ritengono che i profitti dell'anno corrente siano maggiori di almeno il 10 per cento rispetto al periodo di riferimento. Inoltre possono accertare se le fatture tra due soggetti tra di loro collegati (ad es. società madre e società figlia, società appartenenti agli stessi soci, ecc.) siano corrispondenti ai prezzi di mercato e, in caso contrario, valutare discrezionalmente ai fini fiscali un diverso importo delle fatture.
Le sanzioni
Sono inoltre previste sanzioni in caso di evasione dell'imposta, falsificazione dei documenti e dei dati relativi ai documenti su profitti e spese, inottemperanza all'obbligo di presentare in tempo i bilanci e gli allegati o di corrispondere l'imposta dovuta e, infine, per la tenuta irregolare delle scritture contabili. Le sanzioni variano da 10mila lek a 6 volte l'imposta dovuta mentre il ritardo nel pagamento dell'imposta è punito con una multa pari allo 0,5 per cento dell'imposta per ogni giorno di ritardo. La nuova normativa introduce inoltre un obbligo di ritenuta d'acconto pari al 15 per cento da applicarsi su pagamenti relativi a dividendi azionari a non residenti, a interessi attivi, a diritti d'autore e royalty per proprietà intellettuale, servizi tecnici e di direzione aziendale, attività di costruzione, installazione, assemblaggio e supervisione. L'aliquota è invece del 10 per cento per quanto riguarda la distribuzione di profitti, dividendi azionari ed interessi a soggetti residenti. Viene inoltre inserita una norma specifica per evitare la doppia tassazione su fonte di reddito prodotta all'estero ed ivi già tassata.
L'imposta sul reddito delle persone fisiche
La richiamata legge n. 8438 si applica anche alle persone fisiche, residenti o non residenti in Albania. Agli effetti di questa legge sono considerate persone fisiche anche le imprese individuali iscritte nel registro commerciale. Dal 1° gennaio 2008, sia i redditi da lavoro dipendente che tutti i compensi non derivanti da rapporto di lavoro, quali i compensi per la partecipazione a commissioni, comitati, consigli ed altre attività secondarie, sono tassati alla fonte con una aliquota fissa del 10 per cento. I trasferimenti del diritto di proprietà immobiliari sono soggetti a una aliquota proporzionale sul prezzo di vendita, mentre le vincite a giochi, scommesse o casinò ad aliquota fissa del 20 per cento. Relativamente alle persone fisiche, i punti salienti della nuova normativa possono essere così sintetizzati:
1) ai fini della legge fiscale sono considerati residenti gli stranieri che risiedano in Albania per più di 183 giorni, anche non consecutivi, durante l'anno fiscale;
2) le persone fisiche residenti sono considerate soggetti d'imposta per tutte le fonti di reddito prodotte sia in Albania che all'estero; i non residenti soltanto per le fonti di reddito prodotte in Albania;
3) le modalità di trattenuta e di versamento dell'imposta sono analoghe a quelle già descritte in precedenza per le persone giuridiche;
4) i ricavi provenienti da dividendi societari, interessi, prestiti, enfiteusi, locazioni ed altri contratti simili, i redditi da diritti d'autore o da proprietà intellettuale così come tutti gli altri compensi o redditi estranei al rapporto di lavoro subordinato sono tassati con una aliquota fissa del 10 per cento che deve essere versata direttamente dal contribuente, salvo il caso in cui sia obbligatoria la ritenuta d'acconto.
Le accise
La legge n. 8437 sulle "accise" stabilisce una imposta su alcuni prodotti come il tabacco, gli alcolici, i prodotti petroliferi, il caffè, i pellami, le bibite e l'acqua minerale. Questa imposta è diretta a tutte le persone fisiche e giuridiche. Le aliquote variano dal 5 al 90 per cento. Le accise sui prodotti importati vengono raccolte, unitamente a quelle doganali, e sono calcolate sulla base del valore doganale, comprensivo dei dazi. Le accise sui beni prodotti in Albania vengono calcolate sulla base del prezzo dei beni venduti e il venditore è responsabile della loro riscossione insieme con la fattura. L'accisa viene pagata una sola volta dall'importatore o dal produttore del bene e non è dovuta per le successive cessioni del bene. I soggetti all'accisa devono tenere una contabilità separata ed effettuare il versamento dovuto ogni mese.
L'imposta sul valore aggiunto
L'imposta sul valore aggiunto (Tvsh - Tatimin mbi vleren e shtuar) è stata introdotta in Albania con la legge n. 7928 del 27 aprile 1995, ed è entrata in vigore nel luglio del 1996. Si tratta della principale imposta indiretta albanese. L'imposta si applica alla vendita di beni ed alle prestazioni di servizi con una aliquota di base del 20 per cento. La normativa fiscale albanese prevede delle esenzioni riguardanti alcuni servizi finanziari, le esportazioni ed i servizi internazionali. Anche i beni in importazione temporanea destinati al processo produttivo sono esenti dall'imposta. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato entro il 14° giorno del mese successivo all'effettuazione della transazione. I soggetti sottoposti al pagamento della Tvsh sono tenuti a rilasciare ricevute in cui deve essere indicato il numero di partita Tvsh e l'importo. Esiste inoltre l'obbligo di tenere registri che documentino nel dettaglio la Tvsh pagata sulle forniture e caricata sulle vendite. Al termine di ogni mese deve essere calcolato il totale della Tvsh da versare previa detrazione di quella già pagata. Il versamento è contestuale alla presentazione della dichiarazione Tvsh. Il contribuente sottoposto al regime Tvsh può chiedere il rimborso dell'imposta pagata a due condizioni:
a) che abbia riportato un credito Iva per sei mesi consecutivi;
b) che la somma totale di cui si chiede il rimborso ecceda i 400mila lek.
L'imposta sulla proprietà
Esiste una imposta sui terreni agricoli e sugli immobili, prevista dalla legge n. 7805 sull' imposta sulla proprietà. Il gettito derivante dalla imposta sulla proprietà viene destinato alle Amministrazioni centrali e periferiche. Il ministero delle Finanze è incaricato dell'Amministrazione generale della imposta sulla proprietà ma i Comuni, le Amministrazioni locali e gli uffici statali dell'energia elettrica possono partecipare alla sua amministrazione. Le aliquote applicate sono diverse e vengono revisionate annualmente. Le aliquote relative alla imposta sul terreno agricolo vengono calcolate in base alla classificazione del terreno e alle sue dimensioni. Le aliquote relative alla imposta sugli immobili vengono invece calcolate per metro quadrato, a seconda dell'uso e dell'ubicazione dell'immobile. L'imposta sul terreno agricolo viene pagata due volte l'anno, mentre l'imposta sugli immobili viene pagata una volta l'anno. La legge n. 8438 ha introdotto una nuova imposta sui trasferimenti delle proprietà immobiliari, il cui importo è ragguagliato al prezzo di vendita dell'immobile. Il pagamento dell'imposta è condizione necessaria affinché si possa procedere alla registrazione dell'immobile presso l'Ufficio delle proprietà immobiliari. L'imposta deve essere corrisposta secondo le seguenti aliquote:

Novità previste dal 1° gennaio 2009
Il governo albanese ha varato, nel gennaio 2009, una diminuzione della tassazione locale per le Società che investiranno in importanti progetti infrastrutturali o nel settore energetico (è prevista l'applicazione di un'aliquota dello 0,1%). Inoltre, in aprile 2009, il Parlamento ha approvato una legge di modifica della tassazione locale allo scopo di diminuire la pressione fiscale sulla piccola imprenditoria, attraverso l'applicazione di un tetto massimo del 10% alle imposte locali dovute.
Capitale : Tirana
Lingua ufficiale: albanese tosco e ghego
Moneta: lek (ALL)
Forma istituzionale: repubblica parlamentare
Principali trattati
Convenzione bilaterale contro la doppia imposizione stipulata tra Italia e Albania, firmata a Tirana il 12 dicembre 1994 e ratificata in Italia il 21 maggio 1998, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 1998. Altri Stati con cui esistono Convenzioni contro la doppia imposizione sono Polonia, Romania, Malesia, Ungheria, Turchia, Repubblica Ceca, Macedonia, Croazia, Svizzera,Malta, Francia, Bulgaria, Svezia, Norvegia, Grecia, Russia.
Fonti: www.diritto-internazionale.com/guide/albania.html www.tatime.gov.al aggiornamento:
2010 (a cura di Conte-Papuzzi)