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Attribuzione Partita IVA

Quando si intraprende un’attività economica di tipo imprenditoriale il primo atto formale, dal punto di vista fiscale, è quello di segnalarlo all’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate - Ufficio IVA) competente, presentando un’apposita dichiarazione, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività o dalla costituzione della società.

Per la determinazione del tipo di attività che si intende intraprendere occorre far riferimento ai codici Ateco 2008.

Dalla dichiarazione di inizio attività, (secondo comma dell’art. 35 del DPR 633/1972) devono risultare i seguenti dati:

  • Per le persone fisiche, il cognome, il nome, il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza, il domicilio fiscale e l’eventuale denominazione della ditta.
  • Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale o in mancanza quella amministrativa, il domicilio fiscale e deve inoltre essere indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
  • Per i soggetti residenti all’estero, anche l’ubicazione della stabile organizzazione.
  • Il tipo e l’oggetto di attività e il luogo o i luoghi in cui viene esercitata anche a mezzo di sedi secondarie, filiali, stabilimenti, succursali, negozi, depositi e simili, il luogo o i luoghi in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti prescritti dalla normativa sull’Imposta sul Valore Aggiunto e da altre disposizioni
  • Per i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico, l’indirizzo del sito web e i dati identificativi dell’internet service provider.
  • Ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l’Agenzia delle Entrate è in grado di acquisire autonomamente.

A queste informazioni se ne aggiungono altre, sulla base del provvedimento del 21/12/2006 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate così come modificato ed integrato dal provvedimento del 14 gennaio 2008:

  •  Il numero di telefono, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e del sito web
  • Gli estremi catastali degli immobili destinati all’esercizio dell’attività, indicandone il possesso o la detenzione e gli estremi di registrazione dell’eventuale contratto di locazione o comodato.
  •  L’ammontare annuo degli acquisti e delle cessioni che si prevede di effettuare nell’ambito dell’Unione Europea.
  • I codici fiscali dei soci e relative quote di partecipazione in società di persone o di società a responsabilità limitata con meno di dieci soci.
  • Nel caso in cui l’attività svolta rientri in uno dei codici di attività ricompresi nei gruppi 46.49.90 (Commercio all’ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare n.c.a.), 46.76.90 (Commercio all’ingrosso di altri prodotti intermedi), 46.90.00 (Commercio all’ingrosso non specializzato), 47.59.99 (Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.), 47.78.99 (Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari n.c.a.), 63.99.00 (Altre attività dei servizi di informazione n.c.a.), 74.90.99 (Altre attività professionali n.c.a.), 82.99.99 (Altri servizi di supporto alle imprese n.c.a.) occorre indicare anche: la tipologia della clientela prevalente, la presenza o meno di un luogo di esercizio aperto al pubblico, nonché l’ammontare di investimenti previsti nel primo esercizio dell’attività.
  • Nel caso in cui l’attività sia compresa nel macrosettore delle Costruzioni e sia gestita in forma societaria, il valore complessivo degli investimenti in beni strumentali già effettuati.

Modelli

La denuncia di inizio attività va effettuata usando i modelli AA7/9 (per i soggetti diversi dalle persone fisiche) e AA9/9 (per le persone fisiche), disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate o presso gli sportelli.

Modalità di presentazione

  • In duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
  • In unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
  • Per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni. In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle entrate;

Controlli preventivi al rilascio della Partita IVA

A decorrere dal 1° novembre 2006, L’articolo 37, commi da 18 a 20, del DL 4 luglio 2006 n. 223 ha modificato l’articolo 35 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, imponendo controlli più incisivi per il rilascio della partita IVA.

A partire da tale data l’attribuzione del numero di partita IVA può non essere contestuale alla presentazione dei modelli AA7/9 e AA9/9.

Prima di tale data chiunque poteva ottenere il rilascio della partita IVA a seguito della presentazione della dichiarazione di inizio attività mentre l’attività di controllo, eventuale, era successiva.

In base alla nuove norme, viene ora previsto che il riscontro sia anteriore al rilascio della partita IVA. Gli uffici locali dell’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, anche attraverso le informazioni in loro possesso e ai nuovi dati previsti dal provvedimento del Direttore

dell’Agenzia delle Entrate del 21/12/2006, programmano specifici controlli mirati ad un riscontro automatizzato dei dati, al fine di fare individuare eventuali elementi di rischio.

Ai riscontri automatizzati si associa la possibilità di effettuare un accesso preventivo nei luoghi deputati allo svolgimento dell’attività imprenditoriale.

Gli uffici locali, pertanto, sono tenuti ad individuare e selezionare, all’interno degli elenchi delle nuove partite IVA attivate sul loro territorio, quei soggetti – attraverso

controlli in Anagrafe tributaria – per i quali si possano evincere degli elementi di criticità, ad esempio:

• frequenti attivazioni e chiusure di partite IVA

• frequenti cambi di residenza in breve lasso di tempo

• soggetti con età superiore ai 60 o inferiore ai 20 anni

• presenza di accertamenti notificati al soggetto e alle società rappresentate, mancanza di dichiarazioni dei redditi, dichiarazione e comunicazione IVA, negli ultimi tre anni

• richieste di rimborsi IVA

 L’articolo 35 del DPR 633/72 – così come modificato dal DL 223/06 – introduce l’obbligo, per i soggetti che intendono effettuare acquisti intracomunitari dei beni indicati nei decreti del Ministero

dell’Economia e delle Finanze emanati in attuazione dell’art. 60-bis del DPR 633/72 (autoveicoli, prodotti di telefonia, computer, carni), di presentare una polizza fideiussoria, rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, o di una fideiussione bancaria. La fideiussione, di durata minima di tre anni e un importo rapportato al volume d’affari annuo presunto, da indicare nella garanzia stessa, e comunque non inferiore a euro 50.000. Tale polizza deve essere intestata al Direttore del competente Ufficio delle Entrate, e deve essere presentata all’ufficio prima di effettuare gli acquisti cui la stessa fa riferimento.

Dove va indicata la Partita IVA

Il numero identificativo della partita IVA attribuito (che per le società vale anche come codice fiscale) va indicato:

• nelle dichiarazioni fiscali e nelle comunicazioni con gli Istituti Previdenziali

• nella home page dell’eventuale sito web (commercio elettronico)

• in ogni altro documento aziendale (fatture, carta intestata, ordini, preventivi, contratti).

Costo

Il rilascio della Partita IVA è assolutamente gratuito.

 

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