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Iscrizione INAIL

L’INAIL è l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Rappresenta una forma di assicurazione obbligatoria a favore dei lavoratori prevista dalla Costituzione (art. 38, co. 2) e disciplinata dalla legge.

Ha lo scopo di garantire una protezione sanitaria ed economica ai lavoratori infortunati o colpiti da malattie professionali, ed anche di fornire assistenza economica ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio.

Il rapporto assicurativo intercorre tra l’INAIL (ente assicuratore), gli assicuranti (i datori di lavoro che pagano il premio assicurativo), e gli assicurati (i lavoratori).

Chi deve assicurarsi

Tutti i datori di lavoro che nella loro attività occupano lavoratori dipendenti e parasubordinati sono obbligati ad aprire una posizione INAIL.

Il datore di lavoro può essere una persona fisica o una persona giuridica, ente privato o pubblico, compresi lo stato o gli enti locali.

L’assicurazione è obbligatoria, oltre che per i lavoratori, subordinati e non, per tutti coloro che nello svolgimento della loro attività siano soggetti ad un rischio assicurabile.

Ad esempio il titolare di una ditta individuale artigiana o i soci di una società artigiana, sono sia assicuranti che assicurati. Sono inclusi tra coloro che devono assicurarsi anche il coniuge o i parenti che svolgono attività per un’azienda artigiana, con o senza retribuzione.

In linea generale devono essere assicurati i seguenti lavoratori:

• coloro che prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione, compresi coloro che sovrintendono al lavoro di altri apprendisti

• I dirigenti

• collaboratori coordinati e continuativi e collaboratori a progetto

• sportivi professionisti

• insegnanti e alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado

• istruttori ed allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale

• soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società

• associati in partecipazione

• preparatori, inservienti e addetti alle esperienze ed esercitazioni tecnico-pratiche e di lavoro

• lavoratori a domicilio quando siano addetti a lavorazioni soggette all’assicurazione

• commessi viaggiatori, piazzisti e agenti delle imposte di consumo che per l’esercizio delle loro funzioni si avvalgono di veicoli a motore da essi personalmente condotti

• sacerdoti, religiosi e religiose che prestano opera retribuita manuale

• equipaggio delle navi o galleggianti

• portieri degli stabili

• medici esposti a RX.

L’obbligo sussiste a prescindere dall’esistenza di previsioni contrattuali o di legge, di tutela con polizze privatistiche (art. 4, D. Lgs. 38/2000).

L’INAIL può inquadrare come artigiani anche coloro che, pur avendo una diversa classificazione INPS, svolgono, di fatto, un’attività artigiana. Tale inquadramento non pregiudica quanto disposto dall’INPS (circolare INAIL n. 80 del 23 novembre 2004) ma avrà valore relativamente al premio da corrispondere all’INAIL.

Alcuni casi in cui l’INAIL considera artigiani (ai fini del premio assicurativo) coloro che non lo siano ai fini INPS sono i segenti:

a) il titolare dell’impresa edile con dipendenti, inquadrata dall’INPS nel settore industria, che, oltre a gestire l’impresa, svolge personalmente ed abitualmente anche opera manuale nell’ambito dell’impresa stessa

b) il titolare dell’autoscuola con dipendenti, inquadrata dall’INPS nel settore terziario, che, oltre a gestire l’impresa, svolge abitualmente l’attività di istruttore di guida.

Le attività soggette ad assicurazione INAIL

L’obbligo di assicurazione si estende alla quasi totalità delle attività lavorative, generalmente si possono suddividere tali attività in due categorie:

a) lavorazioni che comportano l’uso di macchinari (devono, pertanto, essere assicurati all’INAIL i lavoratori preposti al funzionamento delle macchine o che vengano in contatto con esse). Il concetto di macchinario non è vincolato al mero rischio tangibile (grossi macchinari industriali, presse, ecc.) ma anche a rischi limitati e persino ipotetici, così sono considerate “macchine” anche gli apparecchi elettrici ed elettronici, centralini telefonici, centri meccanografici e di elaborazione dati, videoterminali, macchine elettriche da calcolo e da scrivere, registratori di cassa;

b) attività lavorative che per legge sono ritenute pericolose; ad esempio, le attività:

- edili

- stradali di scavo

- di trasporto di carico e scarico

- di produzione

- di metallurgia e di meccanica

- di stoccaggio

- di pesca e di allevamento

- di vigilanza privata e di portieri di stabili

- di salvataggio

- di servizio di nettezza urbana

- di cassa a diretto contatto con il pubblico (anche con uso di apparecchiature non elettriche)

- di vendita.

Sono inoltre da assicurare i soggetti che, nello svolgimento della loro attività lavorativa, utilizzano un automezzo, gli insegnanti e gli allievi, gli istruttori di discipline sportive e gli allievi, i lavoratori a domicilio e gli sportivi professionisti dipendenti.

Non è richiesta l’assicurazione per coloro (lavoratori non subordinati) che svolgono attività di direzione, di organizzazione o di amministrazione purché non utilizzino macchine elettriche o elettroniche, o automezzi.

Non sono inoltre iscritti all’assicurazione infortuni gestita dall’INAIL i seguenti soggetti:

a) i dirigenti e gli impiegati agricoli per i quali provvede l’ENPAIA

b) gli addetti alla navigazione e alla pesca marittima non assunti dall’armatore e iscritti all’IPSEMA (istituto di previdenza marittimo)

c) i detenuti addetti ai lavori condotti direttamente dallo Stato

d) i giornalisti iscritti all’INPGI.

Modalità di iscrizione

Le domande d’iscrizione, le successive variazioni e la cessazione dell’attività devono essere presentate, o inviate all’INAIL, con la modulistica disponibile agli sportelli delle sedi o sul sito internet www.inail.it

Dal 1° gennaio 2004 la domanda di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e commerciali avrebbe dovuto avere effetto anche ai fini dell’iscrizione agli enti previdenziali, sebbene ciò si sia realizzato ai fini INPS, per quel che riguarda l’INAIL non è ancora possibile.

Occorre precisare che l’iscrizione va fatta, al più tardi, contestualmente all’inizio dell’attività (circolare INAIL n. 59 del 10 ottobre 2003) presso una sede dell’Istituto o via internet (tramite un intermediario abilitato o direttamente dall’interessato previa autenticazione per l’accesso all’area Punto Cliente del sito internet dell’INAIL).

Qualora, per la natura dei lavori o per l’urgenza del loro inizio, non sia possibile effettuare la denuncia contestuale, la comunicazione può essere effettuata entro i 5 giorni successivi all’inizio delle attività, motivando il ritardo (Inail nota 10 ottobre 2003).

Importo del premio

Dopo la denuncia di inizio dei lavori l’INAIL comunica al datore di lavoro il codice ditta, il numero di posizione assicurativa, l’inquadramento nella gestione tariffaria, la voce di rischio ed il tasso di premio applicati.

Il premio è calcolato, come qualsiasi assicurazione, in base ad un tasso di rischio da applicare alla retribuzione, reale o figurata.

Il primo versamento in acconto del premio da pagare, che è riferito alla frazione di anno solare intercorrente tra la data di inizio dei lavori ed il 31 dicembre dell’anno stesso, deve essere versato al momento dell’attribuzione della posizione. Tale premio è calcolato applicando il tasso di rischio corrispondente per l’attività svolta, sul valore delle retribuzioni presunte dichiarate dal datore di lavoro al momento della denuncia.

Il pagamento viene effettuato tramite modello F24.

Le gestioni tariffarie sono suddivise in quattro macrocategorie:

• industria: aziende manifatturiere, estrattive, impiantistiche, di produzione dell’energia, gas e acqua, dell’edilizia, dei trasporti e comunicazioni, della pesca, dello spettacolo

• artigianato: attività definite dalla legge quadro (L.443/85)

• terziario: aziende commerciali e di servizio

• altre attività: tutte le attività che non rientrano nelle tre categorie precedenti, ad esempio bancarie e di credito.

Per ciascuna delle quattro gestioni tariffarie sono definite con Decreto Ministeriale le voci di rischio che corrispondono alle distinte tariffe dei premi, ordinate secondo una classificazione tecnica delle lavorazioni.

Gli importi variano al variare del tipo di attività, generalmente più è elevato il tasso di rischio dell’attività svolta, più è alto il premio.

Per molte tipologie l’importo non è particolarmente elevato (sino ad un centinaio di euro ad assicurato) ma per determinate categorie, ad esempio gli edili, il premio è decisamente significativo.

Pagamento del premio

L’INAIL invia, per ciascuna lavorazione assicurata, il prospetto con i dati relativi all’assicurazione in corso e la variazione del tasso di premio entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Gli adempimenti relativi al calcolo e al versamento dei premi assicurativi INAIL devono essere effettuati autonomamente dai datori di lavoro (autoliquidazione INAIL).

I datori di lavoro devono:

Denunciare, per ogni posizione assicurativa, le retribuzioni relative ai soggetti assicurati nell’anno trascorso, calcolare il premio dovuto per l’anno trascorso e l’acconto per l’anno seguente.

Provvedere al versamento del saldo e dell’acconto.

Il termine per l’autoliquidazione è fissato al 16 febbraio di ciascun anno.

Il versamento dei premi dovuti si effettua tramite il modello F24, in un'unica soluzione all’atto dell’autodenuncia o versando la prima delle quattro rate previste in caso si opti per la rateazione.

Se la denuncia retributiva è fornita su supporto magnetico o trasmessa in via telematica, il termine si sposta al 16 marzo, fermo restando la scadenza dei pagamenti al 16 febbraio.

 

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