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Iscrizione INPS

Sono obbligati all’iscrizione INPS i commercianti e gli artigiani in qualità di lavoratori autonomi.

Attività che rientrano nell’ambito del commercio

Rientrano nell’ambito del commercio le ditte individuali e le società quando:

1) esercitano attività commerciali e turistiche

2) operano quali ausiliari del commercio, e cioè:

- gli agenti e i rappresentanti di commercio iscritti nell’apposito albo

- gli agenti aerei, marittimi raccomandatari

- gli agenti delle librerie delle stazioni

- gli agenti di spettacolo (Circolare INPS 06 novembre 2003, n. 171)

- i mediatori iscritti negli appositi elenchi delle Camere di commercio

- i propagandisti e procacciatori d’affari;

- i commissari di commercio

- i titolari degli istituti di informazione

3) svolgano attività di intermediazione mobiliare:

- negoziazione per conto proprio o per conto terzi di valori mobiliari

- collocamento e distribuzione di valori mobiliari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, o assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente

- gestione di patrimoni, mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari

- raccolta di ordini di acquisto o vendita di valori mobiliari

- consulenza in materia di valori mobiliari

- sollecitazione del pubblico risparmio mediante attività anche promozionale svolta in luogo adibito a sede legale o amministrativa principale dell’emittente.

Soggetti obbligati all’iscrizione in qualità di Commercianti

Ai fini pensionistici, devono iscriversi alla gestione speciale le seguenti tipologie di soggetti:

• i titolari e i contitolari delle imprese familiari, nonché i familiari coadiutori

• i soci di società di persone, ed in particolare:

- per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, mentre gli accomandanti sono iscrivibili se esiste un rapporto di parentela ovvero di affinità entro il terzo grado con il socio accomandatario e se l’attività della Società viene svolto con carattere di abitualità e di prevalenza (Circolare INPS N.12/2008);

- per le società in nome collettivo solo i soci che partecipino al lavoro con carattere di abitualità e di prevalenza

• i soci di società a responsabilità limitata; l’obbligo per tali soggetti decorre dal 1° gennaio 1997 con la condizione che partecipino al lavoro con carattere di abitualità e prevalenza. L’attività deve quindi essere organizzata con il lavoro dei soci ed eventualmente dei loro familiari

• i promotori finanziari (coloro che operano in veste di agenti o di mandatari); anche per tali soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 1997, vi è l’obbligo assicurativo presso la gestione degli esercenti attività commerciali. L’iscrizione presso la gestione degli esercenti attività commerciali ha le seguenti decorrenze:

- dal 1° gennaio 1997 per coloro che erano, a tale data, iscritti all’albo CONSOB;

- dalla data di iscrizione all’albo per coloro che abbiano iniziato l’attività dopo il 1° gennaio 1997;

• i soci di società semplici che gestiscono immobili, quando l’attività immobiliare comprenda, oltre alla gestione di immobili, anche l’attività di compravendita e/o costruzione (Circolare INPS n.171/2003 )

• gli agenti di spettacolo, la cui figura è caratterizzata dallo svolgimento di attività di rappresentanza, tutela ed assistenza e consulenza degli artisti tramite la stipula di clausole contrattuali, nella ricerca e selezione delle occasioni di lavoro nell’interesse dall’artista rappresentato (Circolare INPS n.171/2003).

• i soggetti che svolgono attività di guida turistica in forma imprenditoriale, mentre se l’attività è professionale, i soggetti devono essere iscritti alla gestione separata INPS (Circolare INPS N.12/2008)

Tra i soggetti individuati precedentemente, vi sono i familiari coadiutori il cui obbligo all’iscrizione sorge quando lavorino abitualmente e prevalentemente nell’azienda ed abbiano compiuto il 15° anno di età.

A decorrere dal 1° gennaio 1997 devono essere assicurati tutti i parenti entro il 3° grado e gli affini entro il 2° grado che prestino la loro opera con carattere di abitualità e prevalenza nell’impresa commerciale (Circolare INPS n.171/2003).

Per coadiutori si intende:

• il coniuge

• i figli legittimi, legittimati, adottivi ed affiliati

• i figli naturali legalmente e giudizialmente riconosciuti

• i figli nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge

• i minori regolarmente affidati

• i nipoti in linea diretta e in linea collaterale (figli di fratelli e sorelle)

• i fratelli e le sorelle

• gli ascendenti (genitori, nonni, bisnonni) e gli equiparati ai genitori (adottanti, affilianti naturali di figli legalmente riconosciuti, ecc.)

• gli affini entro il 2° grado

Requisiti per l’obbligo di iscrizione dei commercianti

Rientrano nella gestione INPS commercianti tutti i soggetti, indicati nei paragrafi precedenti, in possesso dei seguenti requisiti:

• titolarità o gestione in proprio di imprese che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e con quello dei familiari coadiutori, nel caso in cui collaborino all’interno dell’impresa

• partecipazione personale al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza

• partecipazione, in qualità di coadiutore, al lavoro aziendale (ex preposto al punto vendita)

• piena responsabilità dell’impresa e assunzione di tutti gli oneri e dei relativi rischi di gestione (requisito non richiesto per familiari coadiutori e per i soci di società a responsabilità limitata)

• possesso delle autorizzazioni o licenze eventualmente previste dalla legge per esercitare l’attività.

Attività che rientrano nella tipologia “artigiana”

Rientrano nell’ambito delle “imprese artigiane”, in base alla Legge 443/85, le ditte individuali o le società che:

• esercitino abitualmente e professionalmente l’impresa con piena responsabilità

• i titolari o i soci apportino in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo

• esercitino un’attività diretta alla produzione di beni e servizi con esclusione di quelle agricole e commerciali.

L’attività per essere artigiana deve essere quindi anche manuale, cioè non può limitarsi alla sola organizzazione del lavoro e all’amministrazione dell’impresa.

Quando l’attività è svolta in forma di impresa, deve essere diretta alla produzione di:

• beni, anche semilavorati;

• servizi (sono escluse le attività agricole o di servizi commerciali).

L’impresa è artigiana anche quando l’attività viene svolta con l’ausilio di lavoratori dipendenti, purché non vengano superati i seguenti limiti:

  • Impresa che non lavora in serie: 18 lavoratori compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9. Il numero può essere elevato a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
  • Impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: 9 lavoratori compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
  • Impresa di lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su misura: 32 lavoratori compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16. Il numero può essere elevato fino a 40 purché le unità aggiuntive siano apprendisti.
  • Impresa di trasporto: 8 lavoratori.
  • Impresa di costruzioni edili: 10 lavoratori compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5. Il numero può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Soggetti obbligati in qualità di artigiani

Rientrando l’attività esercitata nella sfera artigianale così come individuata nel paragrafo precedente, devono iscriversi, ai fini pensionistici, alla gestione speciale, le seguenti tipologie di soggetti:

• i titolari delle imprese artigiane

• i familiari coadiuvanti

• i soci di società di persone (per i soci accomandatari l’obbligo è stato esteso con la Legge 20 maggio 1997 n.133)

• il socio unico di società a responsabilità limitata (obbligo introdotto con la Legge 20 maggio 1997, n.133)

• i soci di società a responsabilità limitata che hanno richiesto l’iscrizione della società all’Albo delle Imprese Artigiane con l’apposita domanda presentata alla Commissione Provinciale per l’Artigianato. In questo caso la maggioranza dei soci svolge in forma prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo, e la maggioranza dei soci prestatori d’opera detiene la maggioranza del capitale sociale e negli organi deliberanti (obbligo introdotto con la Legge

del 5 marzo 2001, n. 57).

Modalità di iscrizione

Iscrizione dell’imprenditore artigiano

Con l’iscrizione al registro delle imprese l’artigiano assolve anche all’obbligo di  iscrizione all’INPS ai fini pensionistici. La decisione sull’iscrivibilità del titolare e dei familiari coadiutori dell’impresa artigiana spetta alla Commissione provinciale per l’artigianato istituita presso la Camera di commercio, la quale provvede poi a trasmetterla all’INPS per l’inserimento nella gestione speciale artigiani.

Iscrizione del commerciante

La domanda si presenta sia per il titolare sia per gli eventuali coadiutori familiari.

La Camera di commercio trasmette poi all’INPS i dati dei soggetti da iscrivere nella sezione speciale dei commercianti. La decisione sull’iscrivibilità del lavoratore spetta all’INPS.

Le comunicazioni al Registro delle Imprese hanno, quindi, effetto anche ai fini dell’iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti ai sensi dell’articolo 44 del D.L. 269. A tal fine le C.C.I.A.A. trasmettono agli Enti previdenziali le nuove iscrizioni, le cancellazioni, e le variazioni relative ai soggetti tenuti all’obbligo contributivo. Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l’avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti o notificano agli interessati le cancellazioni e le variazioni intervenute. Al ricevimento della comunicazione di iscrizione, qualora la persona non fosse tenuta al versamento dei contributi dovrà rilasciare una dichiarazione motivata e consegnarla alla sede INPS di competenza.

Importi Contributivi

L’importo dei contributi da versare, sia per gli iscritti alla gestione previdenziale dei commercianti che degli artigiani, si calcola in base al reddito d’impresa.

Per i titolari di ditte individuali e per i soci di società di persone la base imponibile è costituita dalla totalità dei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi si riferiscono.

Per i soci di società a responsabilità limitata la base imponibile è costituita dalla quota parte del reddito dichiarato dalla società ai fini fiscali attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, prescindendo dagli eventuali accantonamenti a riserva o dalla effettiva distribuzione degli utili stessi. La base imponibile rileva, comunque, non oltre il limite del massimale contributivo.

L’INPS richiede in ogni caso il versamento dei contributi cosiddetti “fissi” conteggiati su un limite minimo di imponibile ai fini contributivi, variabile di anno in anno.

Per l’anno 2008 l’INPS ha stabilito che il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto da artigiani ed esercenti attività commerciali è pari a euro 13.819,00 (nel 2007 tale importo minimo ammontava a euro 13.598,00): se il reddito prodotto nell’anno risulta inferiore a questo importo, i contributi da versare devono comunque essere calcolati sul minimale.

La legge prevede anche un limite massimo di reddito oltre il quale non è più dovuto il contributo, che varia di anno in anno e in relazione alla data di inizio dell’attività:

• per gli artigiani e per i commercianti che erano già iscritti nella gestione dei lavoratori autonomi al 31 dicembre 1995 tale limite corrisponde, per l’anno 2007, all’importo di euro 67.942,00 (nel 2007 tale importo ammontava a euro 66.805,00);

• per gli artigiani e per i commercianti che si sono iscritti nella gestione dei lavoratori autonomi con decorrenza gennaio 1996 e privi di precedente anzianità contributiva o che, anche se in possesso, a tale data, di anzianità, abbiano optato per il sistema contributivo, tale limite corrisponde per il 2008 ad euro 88.669,00 (nel 2007 tale importo ammontava ad euro 87.187,00).

Le aliquote contributive, così come i minimali e i massimali di reddito, variano annualmente e si differenziano in base ai seguenti caratteri distintivi:

• artigiani/commercianti

• titolari/soci/coadiuvanti di età superiore a 21 anni

• coadiuvanti con età inferiore o pari a 21 anni

• anzianità di iscrizione nella gestione

• fasce di reddito d’impresa.

Tabella contributiva

Commercianti

 

Titolari e collaboratori con età superiore a 21 anni

Collaboratori di età non superiore ai 21 anni

Redditi d’impresa da euro 13.819,00 fino a euro 40.765,00

 

20,09%

 

17,09%

Redditi da euro 40.765,00 a euro 67.942,00 (o euro 88.669,00)

 

21,09%

 

18,09%

Artigiani

Redditi d’impresa da euro 13.819,00 fino a euro 40.765,00

 

20,00%

 

17,00%

Redditi da euro 40.765,00 a euro 67.942,00 (o euro 88.669,00)

 

21,00%

 

18,00%

In conseguenza di quanto detto sinora, il contributo minimo dovuto obbligatoriamente, per l’anno 2008, è pertanto determinato come segue:

Commercianti:

• euro 2.776.24 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

• euro 2.361,66 per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni.

Artigiani:

• euro 2.763,80 annui per i titolari di qualunque età e per i collaboratori di età superiore ai 21 anni;

• euro 2.349,23 annui per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni

Agevolazioni Contributive

Le riduzioni contributive ancora applicabili nel corso del 2008 riguardano i soggetti ultra 65enni, titolari di impresa o collaboratori familiari, già titolari di pensione erogata dall’INPS, che possono chiedere che il contributo previdenziale sia applicato nella misura del 50%: in questo caso viene ridotto il supplemento di pensione della metà.

Modalità di versamento

I versamenti per le quote contributive sui minimali di reddito devono essere effettuati alle scadenze riportate sul Modello F24 predisposto per il versamento, e corrispondenti al:

• 16 maggio

• 16 agosto

• 16 novembre

• 16 febbraio dell’anno successivo.

I contributi dovuti sulla base della quota di reddito d’impresa superiore al minimale devono essere versati, a titolo di saldo per l’anno cui si riferiscono, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Qualora il reddito dell’anno precedente superi il minimale, è necessario versare entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, i contributi dovuti a titolo di saldo 2007, primo acconto 2008 e secondo acconto 2008.

Il reddito da prendere in considerazione, ai fini del versamento, è quello dell’anno precedente.

Il versamento sul minimale di reddito sarà, pertanto, considerato come acconto della somma da corrispondere in base alla totalità dei redditi d’impresa effettivamente prodotti nell’anno in corso.

I contributi sono dovuti su tutto i redditi di impresa, e non soltanto su quello dell’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione; nell’ipotesi in cui i soggetti abbiano percepito reddito di segno opposto, bisognerà tenere conto del risultato che si ottiene sottraendo dal reddito positivo quello negativo.

Nel caso in cui il titolare si avvalga anche dell’attività di familiari collaboratori, i contributi eccedenti il minimale vanno determinati nella seguente maniera:

- Imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali

- Aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 % del reddito globale di impresa.

 

Scadenze Fiscali

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