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La società in accomandita semplice (S.a.s.)

L’aspetto che distingue la società in accomandita semplice (s.a.s.) da tutti gli altri tipi di società è la sua commistione tra elementi tipici delle società di persone e di società di capitali, nella fattispecie essa prevede la possibilità di:

  • diversificare la responsabilità derivante dalle obbligazioni societarie tra soci illimitatamente e limitatamente responsabili
  • suddividere i poteri di amministrazione da quelli di controllo sull’attività sociale.

In questa forma societaria esistono infatti due tipologie di soci: i soci accomandatari (soci d’opera, che amministrano la società e che sono illimitatamente responsabili come i soci di una snc), e i soci accomandanti (soci di capitale, il cui rischio è limitato al capitale apportato, che non partecipano alla gestione e si limitano all’azione di controllo).

Questo tipo di società offre dunque la possibilità di conferire una somma di denaro nella società stessa senza assumere la responsabilità solidale e illimitata per le obbligazioni sociali, esattamente come farebbe un socio di una società di capitali, pur restando la società in accomandita semplice una società a base personalistica.

I soci accomandatari (colori che gestiscono l’attività assumendo illimitatamente il rischio) agiscono come i soci di una snc, con la possibilità di avvalersi di soci finanziatori esterni alla gestione pur essendo nella compagine societaria.

Grazie a questa forma ibrida la società in accomandita semplice (Sas) rappresenta una via di mezzo tra una società di persone ed una di capitali, avvalendosi della duttilità e semplificazione burocratica delle società di persone pur godendo della possibilità di avere soci il cui rischio d’impresa sia limitato all’investimento fatto nella società.

Modalità di costituzione

La costituzione della società in accomandita semplice (s.a.s.) ha inizio con la stipula di un contratto sociale, che prende il nome di atto costitutivo, il quale deve avere un contenuto minimo stabilito per legge (art. 2295 c.c.), e che ha lo scopo di disciplinare il funzionamento della società.

In sintesi gli adempimenti di costituzione sono i seguenti:

  • atto costitutivo (scrittura privata autenticata o atto pubblico)
  • richiesta di partita IVA (che funge anche da codice fiscale)
  • iscrizione al registro imprese (CCIAA)
  • iscrizione ad albi, ruoli ed elenchi ove richiesto.
  • iscrizione all’INPS (ove richiesto per i soci accomandatari)
  • iscrizione all’INAIL (ove richiesto per i soci accomandatari)

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi

Svantaggi

Costi di costituzione non elevati

Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali a carico dei soci amministratori (accomandatari)

Possibilità di suddividere il rischio tra soci di capitale e soci d’opera

Tassazione integralmente in capo ai soci (eventuale cumulo con altri redditi)

Nessun capitale minimo richiesto

 

 

 

 

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