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Le società in nome collettivo (S.n.c.)

La società in nome collettivo è la forma più tipica di società di persone, rappresenta uno strumento plasmabile alle diverse esigenze, si adatta sia alle attività commerciali che artigianali, è relativamente semplice da gestire e presenta le seguenti caratteristiche:

  • l’eguaglianza tra i soci
  • la possibilità di adottare un’amministrazione di tipo congiunto o disgiunto a secondo delle necessità.

La società in nome collettivo si configura come soggetto autonomo di diritto, distinto quindi dalla figura dei soci. La società può quindi, mediante i suoi rappresentanti, concludere contratti e contrarre obbligazioni. Tuttavia essa non è dotata di un’autonomia patrimoniale completa, si definisce ad autonomia patrimoniale “non perfetta” poiché:

  • il patrimonio della società costituisce la garanzia primaria dell’adempimento delle obbligazioni sociali, essendo distinto dal patrimonio personale dei soci (non è perciò intaccabile dai loro creditori personali)
  • i soci hanno però una responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali: ciò significa che il creditore sociale, contrariamente al creditore del singolo socio, ove il patrimonio della società risultasse insufficiente, può chiedere il pagamento delle obbligazioni della società ad ogni singolo socio. (i soci rispondono con tutto il proprio patrimonio).

Nella società in nome collettivo tutti i soci possono essere amministratori (caso tipico), oppure, se l’atto costitutivo a dispone diversamente, l’amministrazione può spettare solo ad alcuni soci. Quando la società esercita un’attività commerciale, nell’eventualità malaugurata di fallimento, a seguito della citata autonomia patrimoniale imperfetta, automaticamente tutti i soci sarebbe soggetti al fallimento.

Modalità di costituzione

La costituzione della società in nome collettivo (s.n.c.) ha inizio con la stipula di un contratto sociale, che prende il nome di atto costitutivo, il quale deve avere un contenuto minimo stabilito per legge (art. 2295 c.c.), e che ha lo scopo di disciplinare il funzionamento della società.

In sintesi gli adempimenti di costituzione sono i seguenti:

  • atto costitutivo (scrittura privata autenticata o atto pubblico)
  • richiesta di partita IVA (che funge anche da codice fiscale)
  • iscrizione al registro imprese (CCIAA)
  • iscrizione ad albi, ruoli ed elenchi ove richiesto
  • iscrizione all’INPS (ove richiesto)
  • iscrizione all’INAIL (ove richiesto)

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi

Svantaggi

Costi di costituzione non elevati

Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali a carico dei soci

Duttilità di gestione

Impossibilità di accedere al capitale di rischio (soci di capitale, venture angel)

Nessun capitale minimo richiesto

Tassazione integralmente in capo ai soci (eventuale cumulo con altri redditi)

 

 

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