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Le società in nome collettivo (S.n.c.)La società in nome collettivo è la forma più tipica di società di persone, rappresenta uno strumento plasmabile alle diverse esigenze, si adatta sia alle attività commerciali che artigianali, è relativamente semplice da gestire e presenta le seguenti caratteristiche:
La società in nome collettivo si configura come soggetto autonomo di diritto, distinto quindi dalla figura dei soci. La società può quindi, mediante i suoi rappresentanti, concludere contratti e contrarre obbligazioni. Tuttavia essa non è dotata di un’autonomia patrimoniale completa, si definisce ad autonomia patrimoniale “non perfetta” poiché:
Nella società in nome collettivo tutti i soci possono essere amministratori (caso tipico), oppure, se l’atto costitutivo a dispone diversamente, l’amministrazione può spettare solo ad alcuni soci. Quando la società esercita un’attività commerciale, nell’eventualità malaugurata di fallimento, a seguito della citata autonomia patrimoniale imperfetta, automaticamente tutti i soci sarebbe soggetti al fallimento. Modalità di costituzioneLa costituzione della società in nome collettivo (s.n.c.) ha inizio con la stipula di un contratto sociale, che prende il nome di atto costitutivo, il quale deve avere un contenuto minimo stabilito per legge (art. 2295 c.c.), e che ha lo scopo di disciplinare il funzionamento della società. In sintesi gli adempimenti di costituzione sono i seguenti:
Vantaggi e svantaggi
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