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La società semplice

Si tratta, come suggerisce il nome stesso, della forma societaria più semplice prevista dall’ordinamento giuridico italiano, essa è riservata a tutte le attività economiche che non siano qualificabili come commerciali e che non trovino corretto inquadramento nell’istituto della comunione, in quanto preordinate al mero godimento dei beni.

In concreto significa che l’ambito di applicazione della società semplice viene limitato a quelle società che hanno per oggetto attività agricole e professionali (società tra professionisti iscritti ad albi).

Modalità di costituzione

La costituzione della società semplice è improntata alla massima semplicità formale e sostanziale infatti il contratto può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti, salvo il caso in cuci sia l’apporto di beni immobili o mobili che richiedano l’iscrizione in pubblici registri (in questi casi l’atto costitutivo va autenticato). Non è previsto un capitale minimo.

Gli adempimenti sono i seguenti:

  • atto o contratto costitutivo (può essere scritto e anche verbale, salvo ci sia l’apporto di beni immobili, nel qual caso occorre un atto pubblico o scrittura autenticata)
  • richiesta partita Iva che funge anche da codice fiscale

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi

Svantaggi

Costi di costituzione contenuti

Responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali a carico dei soci

Facilità di gestione, formalità burocratiche ridotte

Impossibilità di accedere al capitale di rischio (soci di capitale, venture angel)

Nessun capitale minimo richiesto

Tassazione integralmente in capo ai soci (eventuale cumulo con altri redditi)

Ideale per attività agricole (ad esclusione di quelle che si configurano come commercio) o società tra professionisti iscritti ad albi

Oggetto sociale limitato alle attività non commerciali.

 

 

 

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