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La società a responsabilità  limitata (S.r.l.)

La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è indubbiamente il modello societario più utilizzato per lo svolgimento di un’attività commerciale. La S.r.l. ha personalità giuridica, il che significa che dispone di autonomia patrimoniale, la società non risponde delle obbligazioni personali dei soci ed i soci limitano il rischio al capitale investito non rispondendo personalmente per le obbligazioni societarie.

Il modello di S.r.l. è stato decisamente modificato dalla Riforma del Diritto Societario in anni recenti, rendendolo più snello e flessibile, e per questo ancora più appetibile come forma societaria per chi vuole disporre di una società di capitali per l’esercizio di un’attività.

La norma presenta infatti un modello societario assai flessibile, capace di proporre gli schemi capitalistici, conservando (a seconda del numero dei soci) i tratti delle società personali. È concesso ai soci della S.r.l. il potere di modellare la struttura societaria variando lo schema proposto dal codice civile grazie anche al potere conferito allo statuto che consente l’adozione di una serie di clausole atipiche quali ad esempio:

  • clausole che limitano la circolazione della quota (cedibilità, trasferimento per successione)
  • le qualità personali del socio di S.r.l. che possono così divenire elemento caratterizzante del modello societario
  • la diversa rilevanza di ciascun socio all’interno della società dovuta ad una attribuzione delle quote non necessariamente proporzionale ai conferimenti apportati.

Nella nuova concezione della società a responsabilità limitata, i rapporti contrattuali tra i soci sono tutti contemplati nell’atto costitutivo, documento che rappresenta la base attorno alla quale si fonda l’esistenza della società stessa

L’atto costitutivo deve:

  • individuare i soci indicandone il cognome e il nome o la denominazione (in caso di società), la data ed il luogo di nascita, il domicilio o la sede e può prevedere, già in sede di costituzione, che possa essere socio unico anche una persona giuridica.
  • riportare la denominazione, i dati relativi alla sede e all’oggetto sociale. Per l’individuazione delle sedi, principali e secondarie, è sufficiente l’indicazione del solo Comune nel quale sono collocate. L’indirizzo completo andrà obbligatoriamente indicato solo ed esclusivamente nella modulistica presentata alla Camera di Commercio e all’Ufficio IVA; questa variazione alla norma, introdotta con la citata riforma, evita una costosa delibera straordinaria dei soci nel caso di trasferimento della sede all’interno dello stesso Comune, ma solo una pratica amministrativa presso gli uffici competenti.
  • indicare l’ammontare del capitale sociale, che non deve essere inferiore a 10.000,00 euro. Il capitale deve essere interamente sottoscritto e deve essere riportato in atto l’ammontare versato.
  • determinare la durata della società, l’atto può anche non indicare un termine, purché, in questo caso, riconosca ad ogni soci il diritto di recesso in ogni momento, con un preavviso obbligatorio di sei mesi.
  • indicare in modo chiaro ed analitico le attività economiche che la società svolge. Non è più possibile indicare un generico “oggetto sociale”, bensì la specifica “attività che costituisce l’oggetto sociale”. Non sono più accettate, nell’oggetto, le classiche dizioni del passato tipo “... la società potrà compiere ogni altra attività commerciale...”.
  • indicare il sistema di amministrazione (La riforma ha introdotto, accanto ai modelli tradizionali del consiglio di amministrazione e dell'amministratore unico, il sistema di amministrazione disgiuntiva e congiuntiva), indicare eventualmente la possibilità di nominare amministratori che non siano soci
  • dettare le norme che regolano il funzionamento della stessa.
  • lo statuto può prevedere che le partecipazioni non siano proporzionali ai conferimenti, o che ai soci  spettino particolari diritti. Ad esempio, a fronte dell’attribuzione di uguali quote di partecipazione societarie, un socio può essere chiamato ad un apporto in denaro maggiore rispetto all’altro che in cambio apporta un particolare e personale know-how all’interno nell’azienda.

Capitale sociale

La maggiore novità dal lato dell’apporto di capitale è l’estrema duttilità della tipologia di apporti possibili, che, oltre agli apporti di beni immobili e mobili, rende possibile l’apporto di qualsiasi bene che sia suscettibile di una valutazione economica, ad esempio un apporto d’opera futura. Sono quindi conferibili anche le prestazioni lavorative o di servizi da parte dei soci. Nell’ipotesi in cui il socio intenda conferire la propria opera o un servizio a favore della società, è necessaria, a garanzia del conferimento, una polizza assicurativa, o una fideiussione bancaria, per l’importo a esso assegnato.

Versamento dei decimi

Se il conferimento del socio avviene in denaro questi è obbligato al versamento, presso una banca, del 25 per cento dei conferimenti che si è obbligato ad effettuare (nel caso in cui si tratti di S.r.l. a socio unico, l’obbligo riguarda l’intero ammontare dei conferimenti). Con la riforma è inoltre stata istituita la possibilità di sostituire il tradizionale versamento con un contratto di assicurazione o con una fideiussione bancaria per pari importo. Rimane invariata la mancanza, salvo patto contrario, di uno specifico termine per il versamento in società del restante 75% dei conferimenti in denaro, fatta salva la regola (art. 2472 c.c.) per cui nel caso di cessione della partecipazione “l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.”

Esclusione del socio

Nell’atto costitutivo della società può essere inserita una clausola che preveda l’esclusione del socio per giusta causa. La partecipazione che dovrà essere rimborsata andrà determinata in proporzione al patrimonio sociale, valutato al valore di mercato al momento del recesso.

Diritto di recesso

Il nuovo art. 2473 c.c., obbliga all’inserimento nell’atto costitutivo delle cause per cui il socio può recedere dalla S.r.l.; può cioè decidere autonomamente di lasciare la società ottenendo la liquidazione della propria quota di partecipazione. Oltre alle cause stabilite autonomamente in statuto dai soci, esistono cause che per legge permetteranno comunque di recedere al socio che non ha consentito:

  • alla modifica dell’oggetto sociale
  • alla trasformazione, fusione o scissione della società
  • alla revoca dello stato di liquidazione
  • al trasferimento della sede all’estero
  • all’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo
  • al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto della società come determinato nell’atto costitutivo o dei diritti attribuiti ai soci (quali l’amministrazione della società o la distribuzione di utili).

L’amministrazione

Amministrazione disgiuntiva

E’ previsto che ciascun amministratore sia abilitato a compiere operazioni di gestione e rappresentanza.

Ogni amministratore può opporsi alle operazioni compiute dagli altri prima del compimento dell'atto. In tal caso tutti i soci, secondo la partecipazione attribuita agli utili, decidono sull'opposizione.

Amministrazione congiuntiva

In tale circostanza necessita il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali e anche il potere di rappresentanza è esercitato congiuntamente.

In materia di redazione del progetto di bilancio, progetti di fusione e scissione e aumento del capitale la competenza a decidere è riservata in via esclusiva all'organo amministrativo.

Responsabilità degli amministratori

Essendo la S.r.l. una società di capitali, e come tale con personalità giuridica autonoma, viene ad assumere particolare rilievo la responsabilità attribuita agli amministratori nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni. Essi sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati alla stessa, ad esclusine degli amministratori esenti da colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società.

La sopra citata solidarietà è estesa inoltre ai soci che hanno ratificato o autorizzato l’operato degli amministratori responsabili.

L’azione di responsabilità non scaturisca più unicamente da una decisione assembleare, ma può anche scaturire dalla decisione di un singolo socio, al quale spetta anche di domandare al giudice l’eventuale provvedimento di revoca.

A seguito di ciò, l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non implica la liberazione degli amministratori dalle proprie responsabilità.

Controllo

Il controllo contabile nelle S.r.l. può essere obbligatorio o facoltativo.

Quando è facoltativo può essere esercitato sia da un collegio sindacale che da un revisore contabile.

Nei casi in cui è obbligatorio il controllo deve essere esercitato da un collegio sindacale il cui funzionamento è regolato dalle norme che regolano il collegio sindacale delle S.p.A..

Il controllo è obbligatorio nei seguenti casi:

  • se è previsto dall'atto costitutivo
  • se il capitale sociale è superiore a quello minimo previsto per le S.p.a. (con la riforma fissato in 120.0000 €);
  • se per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435-bis relativo alla redazione del bilancio in forma abbreviata.

Il controllo per legge è limitato a quello contabile ma è facoltà dei soci estenderlo al controllo sugli amministratori in merito all'osservanza dei principi di corretta amministrazione.

Il compito dei controllori dal punto di vista contabile è relativo alla tenuta della contabilità, ala verifica della regolarità dei conti e della conformità del bilancio alle scritture contabili sino alla formulazione di un giudizio sul bilancio stesso.

I controllori sono responsabili nei confronti della società e dei terzi solo nei casi in cui il controllo sia obbligatorio.

Una delle novità della riforma consiste nell'attribuzione di un più ampio potere di controllo ai socio che possono promuovere un'azione diresponsabilità nei confronti degli amministratori.

Con la nuova normativa il controllo non è più limitato, in caso di assenza del collegio sindacale, alla consultazione dei libri sociali, ora i soci hanno la possibilità di esercitare il controllo, consultando, oltre ai libri sociali i documenti relativi all'amministrazione.

I soci legittimati a esercitare il controllo sono quelli che non partecipano alla gestione sociale.

Assemblea dei soci

L’assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la volontà della società in base alle competenze riservate dalla legge o dall’atto costitutivo.

Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante una consultazione scritta, anziché nelle ordinarie assemblee, sempre che lo statuto lo preveda e a patto che non riguardino:

  • modifiche dell'atto costitutivo
  • decisioni in merito ad operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
  • venga richiesta la convoca dell’assemblea da uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale

L’assemblea deve essere convocata con mezzi che ne garantiscano l’effettiva e tempestiva informazione ai soci (strumenti anche diversi dalla tradizionale lettera raccomandata: telefax, posta elettronica, ecc.). Non esiste più differenziazione tra l’assemblea ordinaria e quella straordinaria.

L'assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi in cui le decisioni abbiano per oggetto modifiche dell'atto costitutivo o operazioni che comportino una modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci le decisioni vengono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Forme di ricorso al credito

Le S.r.l. hanno la possibilità di emettere titoli di debito la cui sottoscrizione è però limitata ai soli investitori qualificati. Saranno poi gli stessi investitori qualificati a garantire, qualora i titoli di debito vengano posti in circolazione, i terzi sottoscrittori nel caso in cui la società versi in stato di insolvenza.

Finanziamento dei soci

Gli apporti dei soci, quando questi non siano destinati ad incrementare il patrimonio sociale, devo soggiacere ai seguenti vincoli:

  • il rimborso a favore dei soci dovrà essere postergato rispetto al rimborso degli altri creditori e, quando avvenuto nell’anno precedente alla dichiarazione di fallimento, dovrà essere restituito
  • vengono considerati finanziamenti dei soci quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati effettuati in momenti in cui, anche in considerazione dell’attività svolta, risulti un eccessivo squilibrio tra l’indebitamento e il patrimonio netto, oppure “in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento”.

Società a responsabilità limitata con un unico socio

La S.r.l. può essere costituita da un unico socio, in questo caso si definisce unipersonale.

Sotto l’aspetto formale, valgono le medesime regole della S.r.l. pluripersonale. Le principali caratteristiche di questo tipo di società sono state introdotte dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 e sono così riassumibili:

  • intero versamento del capitale sociale: affinché sia applicabile il principio della limitazione di responsabilità, deve essere interamente versato il conferimento in denaro relativo al capitale sociale
  • indicazioni negli atti e nella corrispondenza: negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che si tratta di S.r.l. a unico socio
  • trascrizione contratti tra società e unico socio: i contratti tra la società e l’unico socio e le operazioni a favore di quest’ultimo, devono essere trascritti nel libro adunanze del consiglio di amministrazione oppure risultare da atto scritto
  • completo versamento dell’aumento di capitale: in caso di aumento di capitale quando la S.r.l. ha un unico socio, il conferimento in denaro relativo all’aumento deve essere interamente versato
  • integrazione di capitale entro tre mesi se la S.r.l. diventa unipersonale: se una S.r.l. rimane con un unico socio, questi deve effettuare entro tre mesi l’eventuale integrazione affinché il capitale sociale  risulti interamente versato.

Modalità di costituzione

La costituzione della società a responsabilità limitata richiede la stipula di un atto pubblico, che prende il nome di atto costitutivo, redatto da un notaio.

In sintesi gli adempimenti di costituzione sono i seguenti:

  • versamento del 25% del capitale sottoscritto (su conto bancario infruttifero o tramite polizza fideiussoria)
  • atto costitutivo (scrittura privata autenticata o atto pubblico)
  • richiesta di partita IVA (che funge anche da codice fiscale)
  • iscrizione al registro imprese (CCIAA)
  • iscrizione ad albi, ruoli ed elenchi ove richiesto.
  • iscrizione all’INPS (ove richiesto per i soci e gli amministratori che prestano attività lavorativa)
  • iscrizione all’INAIL (ove richiesto per i soci ed amministratori che prestano attività lavorativa)

Vantaggi e svantaggi

Vantaggi

Svantaggi

Rischi d’impresa limitato all’apporto di capitale

Capitale minimo richiesto 10.000 €

Possibilità di personalizzare lo statuto prevedendo apporti di capitale in natura

Maggiori oneri burocratici

Possibilità di accedere a fonti di finanziamento diversificate (soci di capitale, venture angel, emissione titoli)

Costi di costituzione e di gestione elevati

Possibilità di costituire una società con un socio unico (anche amministratore)

Obbligo della contabilità ordinaria e del deposito del bilancio

Tassazione separata, gli utili non distribuiti non si cumulano col reddito personale dei soci

 

 

 

 

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