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La società a responsabilità limitata (S.r.l.)La società a responsabilità limitata (S.r.l.) è indubbiamente il modello societario più utilizzato per lo svolgimento di un’attività commerciale. La S.r.l. ha personalità giuridica, il che significa che dispone di autonomia patrimoniale, la società non risponde delle obbligazioni personali dei soci ed i soci limitano il rischio al capitale investito non rispondendo personalmente per le obbligazioni societarie. Il modello di S.r.l. è stato decisamente modificato dalla Riforma del Diritto Societario in anni recenti, rendendolo più snello e flessibile, e per questo ancora più appetibile come forma societaria per chi vuole disporre di una società di capitali per l’esercizio di un’attività. La norma presenta infatti un modello societario assai flessibile, capace di proporre gli schemi capitalistici, conservando (a seconda del numero dei soci) i tratti delle società personali. È concesso ai soci della S.r.l. il potere di modellare la struttura societaria variando lo schema proposto dal codice civile grazie anche al potere conferito allo statuto che consente l’adozione di una serie di clausole atipiche quali ad esempio:
Nella nuova concezione della società a responsabilità limitata, i rapporti contrattuali tra i soci sono tutti contemplati nell’atto costitutivo, documento che rappresenta la base attorno alla quale si fonda l’esistenza della società stessa L’atto costitutivo deve:
Capitale socialeLa maggiore novità dal lato dell’apporto di capitale è l’estrema duttilità della tipologia di apporti possibili, che, oltre agli apporti di beni immobili e mobili, rende possibile l’apporto di qualsiasi bene che sia suscettibile di una valutazione economica, ad esempio un apporto d’opera futura. Sono quindi conferibili anche le prestazioni lavorative o di servizi da parte dei soci. Nell’ipotesi in cui il socio intenda conferire la propria opera o un servizio a favore della società, è necessaria, a garanzia del conferimento, una polizza assicurativa, o una fideiussione bancaria, per l’importo a esso assegnato. Versamento dei decimiSe il conferimento del socio avviene in denaro questi è obbligato al versamento, presso una banca, del 25 per cento dei conferimenti che si è obbligato ad effettuare (nel caso in cui si tratti di S.r.l. a socio unico, l’obbligo riguarda l’intero ammontare dei conferimenti). Con la riforma è inoltre stata istituita la possibilità di sostituire il tradizionale versamento con un contratto di assicurazione o con una fideiussione bancaria per pari importo. Rimane invariata la mancanza, salvo patto contrario, di uno specifico termine per il versamento in società del restante 75% dei conferimenti in denaro, fatta salva la regola (art. 2472 c.c.) per cui nel caso di cessione della partecipazione “l’alienante è obbligato solidalmente con l’acquirente, per il periodo di tre anni dall’iscrizione del trasferimento nel libro dei soci, per i versamenti ancora dovuti.” Esclusione del socioNell’atto costitutivo della società può essere inserita una clausola che preveda l’esclusione del socio per giusta causa. La partecipazione che dovrà essere rimborsata andrà determinata in proporzione al patrimonio sociale, valutato al valore di mercato al momento del recesso. Diritto di recessoIl nuovo art. 2473 c.c., obbliga all’inserimento nell’atto costitutivo delle cause per cui il socio può recedere dalla S.r.l.; può cioè decidere autonomamente di lasciare la società ottenendo la liquidazione della propria quota di partecipazione. Oltre alle cause stabilite autonomamente in statuto dai soci, esistono cause che per legge permetteranno comunque di recedere al socio che non ha consentito:
L’amministrazioneAmministrazione disgiuntiva E’ previsto che ciascun amministratore sia abilitato a compiere operazioni di gestione e rappresentanza. Ogni amministratore può opporsi alle operazioni compiute dagli altri prima del compimento dell'atto. In tal caso tutti i soci, secondo la partecipazione attribuita agli utili, decidono sull'opposizione. Amministrazione congiuntiva In tale circostanza necessita il consenso di tutti gli amministratori per il compimento delle operazioni sociali e anche il potere di rappresentanza è esercitato congiuntamente. Responsabilità degli amministratoriEssendo la S.r.l. una società di capitali, e come tale con personalità giuridica autonoma, viene ad assumere particolare rilievo la responsabilità attribuita agli amministratori nell’ambito dell’esercizio delle loro funzioni. Essi sono solidalmente responsabili verso la società per i danni causati alla stessa, ad esclusine degli amministratori esenti da colpa, o coloro che hanno palesemente manifestato il proprio dissenso circa gli atti che hanno arrecato danno alla società. La sopra citata solidarietà è estesa inoltre ai soci che hanno ratificato o autorizzato l’operato degli amministratori responsabili. L’azione di responsabilità non scaturisca più unicamente da una decisione assembleare, ma può anche scaturire dalla decisione di un singolo socio, al quale spetta anche di domandare al giudice l’eventuale provvedimento di revoca. A seguito di ciò, l’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea non implica la liberazione degli amministratori dalle proprie responsabilità. ControlloIl controllo contabile nelle S.r.l. può essere obbligatorio o facoltativo. Quando è facoltativo può essere esercitato sia da un collegio sindacale che da un revisore contabile. Nei casi in cui è obbligatorio il controllo deve essere esercitato da un collegio sindacale il cui funzionamento è regolato dalle norme che regolano il collegio sindacale delle S.p.A.. Il controllo è obbligatorio nei seguenti casi:
Il controllo per legge è limitato a quello contabile ma è facoltà dei soci estenderlo al controllo sugli amministratori in merito all'osservanza dei principi di corretta amministrazione. Il compito dei controllori dal punto di vista contabile è relativo alla tenuta della contabilità, ala verifica della regolarità dei conti e della conformità del bilancio alle scritture contabili sino alla formulazione di un giudizio sul bilancio stesso. I controllori sono responsabili nei confronti della società e dei terzi solo nei casi in cui il controllo sia obbligatorio. Una delle novità della riforma consiste nell'attribuzione di un più ampio potere di controllo ai socio che possono promuovere un'azione diresponsabilità nei confronti degli amministratori. Con la nuova normativa il controllo non è più limitato, in caso di assenza del collegio sindacale, alla consultazione dei libri sociali, ora i soci hanno la possibilità di esercitare il controllo, consultando, oltre ai libri sociali i documenti relativi all'amministrazione. I soci legittimati a esercitare il controllo sono quelli che non partecipano alla gestione sociale. Assemblea dei sociL’assemblea è l’organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la volontà della società in base alle competenze riservate dalla legge o dall’atto costitutivo. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante una consultazione scritta, anziché nelle ordinarie assemblee, sempre che lo statuto lo preveda e a patto che non riguardino:
L’assemblea deve essere convocata con mezzi che ne garantiscano l’effettiva e tempestiva informazione ai soci (strumenti anche diversi dalla tradizionale lettera raccomandata: telefax, posta elettronica, ecc.). Non esiste più differenziazione tra l’assemblea ordinaria e quella straordinaria. L'assemblea è regolarmente costituita se sono presenti tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta. Nei casi in cui le decisioni abbiano per oggetto modifiche dell'atto costitutivo o operazioni che comportino una modificazione dell'oggetto sociale o dei diritti dei soci le decisioni vengono adottate con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Forme di ricorso al creditoLe S.r.l. hanno la possibilità di emettere titoli di debito la cui sottoscrizione è però limitata ai soli investitori qualificati. Saranno poi gli stessi investitori qualificati a garantire, qualora i titoli di debito vengano posti in circolazione, i terzi sottoscrittori nel caso in cui la società versi in stato di insolvenza. Finanziamento dei sociGli apporti dei soci, quando questi non siano destinati ad incrementare il patrimonio sociale, devo soggiacere ai seguenti vincoli:
Società a responsabilità limitata con un unico socioLa S.r.l. può essere costituita da un unico socio, in questo caso si definisce unipersonale. Sotto l’aspetto formale, valgono le medesime regole della S.r.l. pluripersonale. Le principali caratteristiche di questo tipo di società sono state introdotte dal D.Lgs. 3 marzo 1993, n. 88 e sono così riassumibili:
Modalità di costituzioneLa costituzione della società a responsabilità limitata richiede la stipula di un atto pubblico, che prende il nome di atto costitutivo, redatto da un notaio. In sintesi gli adempimenti di costituzione sono i seguenti:
Vantaggi e svantaggi
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