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Impresa famigliare

L’impresa individuale può anche assumere la forma di impresa familiare (art. 230 bis c.c.) quando ad essa collaborano i familiari dell’imprenditore come:

  • il coniuge
  • i parenti entro il terzo grado (fino ai nipoti)
  • gli affini entro il secondo grado (fino ai cognati)

Per la collaborazione prestata ai familiari sono riconosciuti diritti patrimoniali ed amministrativi. Sul piano patrimoniale il diritto più importante è il riconoscimento di una quota di partecipazione agli utili dell’impresa.

Sul piano amministrativo è previsto che i collaboratori possano prendere parte alle decisioni in merito alla gestione straordinaria dell’impresa stessa.

Per dimostrare l’esistenza dell’impresa familiare la normativa fiscale richiede la stipula di un atto costitutivo scritto che può avvenire tramite un atto pubblico o, più semplicemente, attraverso una scrittura privata autenticata.

L’impresa familiare, come già detto, rimane un’impresa individuale, per cui è il solo titolare a rispondere delle obbligazioni verso i terzi, con il proprio patrimonio.

Gli adempimenti per l'apertura sono gli stessi della ditta individuale, con l'aggiunta della scrittura privata autenticata che andrà comunicata all'Agenzia delle Entrate.

 

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