header-guide
header-gelsh-consulting
PDF Stampa E-mail

Regimi contabili agevolati

Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali

È riservato alle persone fisiche che iniziano un’attività di impresa o di lavoro autonomo e le aziende familiari. L’agevolazione riguarda il periodo d’imposta d’inizio dell’attività e i due successivi.

Si tratta di un regime fiscale agevolato che prevede l’assoggettamento del reddito d’impresa ad un’aliquota sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% (articolo 13 Legge n. 3088 del 23/12/2000).  Per i primi tre anni di attività, l’imposta sul reddito d’impresa non viene pagata utilizzando le ordinarie aliquote progressive IRPEF, ma applicando l’aliquota proporzionale del 10%.

Il reddito di lavoro autonomo o di impresa si determina, rispettivamente, ai sensi dell’art. 53 o dell’art. 66 del TUIR.

Per avvalersi di tale regime agevolato occorre presentare, in sede di dichiarazione di inizio attività, un apposito modello reperibile presso gli Uffici locali dell’Agenzia (allegato alla Circolare Ministeriale 9 marzo 2001 n. 23/E).

Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono:

  • il contribuente non deve aver esercitato negli ultimi tre anni attività d’impresa, anche in forma associata o familiare. L’eventuale apertura di una partita IVA, non impedisce l’adesione al regime agevolato nel caso in cui la posizione sia stata chiusa da più di tre anni, o nel caso in cui, pur avendo aperto la partita IVA, il titolare non abbia svolto l’attività. La qualità di socio in società di persone o di capitali non costituisce a priori una causa ostativa per l’adozione del regime agevolato ma occorre considerare il tipo di partecipazione all’attività; a titolo esemplificativo, il socio accomandante di una S.a.s. può fruire del regime agevolato se nei tre anni precedenti non ha svolto attività di gestione ma si è limitato a conferire il capitale nella società;
  • la nuova attività non deve costituire una semplice prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. È stata considerata mera prosecuzione dell’attività quella che presenta il carattere della novità soltanto sotto l’aspetto formale, ma che viene svolta in sostanziale continuità utilizzando, per esempio, gli stessi beni o lo stesso luogo della precedente attività (Circ. 59/E del 18/06/2001). Non si considera mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  • l’ammontare dei ricavi da realizzare nell’anno, non deve essere superiore a euro 30.987,41 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero ad euro 61.974,83 per le imprese aventi per oggetto altre attività. In caso di prosecuzione di un’attività d’impresa svolta da altro soggetto (es. acquisto d’azienda), i limiti dei ricavi vanno verificati prendendo in considerazione quelli realizzati dal cedente nell’anno precedente; devono essere adempiuti regolarmente gli obblighi previdenziali assicurativi e amministrativi.

Con la previsione dell’imposta sostitutiva, il relativo reddito d’impresa non partecipa alla determinazione dell’imponibile complessivo del contribuente ai fini dell’IRPEF, e neanche per l’applicazione delle imposte addizionali all’IRPEF (viceversa nulla cambia per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive).

Inoltre, la circostanza che si tratti di imposta sostitutiva determina anche l’impossibilità che possa essere operata la ritenuta in acconto sui ricavi. A tal fine è necessario che il contribuente “agevolato” metta a conoscenza di ciò colui il quale dovrebbe fungere da sostituto d’imposta, mediante il rilascio di un’apposita dichiarazione attestante la fruizione del particolare regime che evita la tassazione in acconto altrimenti prevista.

L’utile d’impresa dunque non si “cumula” con altri redditi eventualmente conseguiti dal contribuente; la legge prevede però che lo stesso reddito assuma rilevanza ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi familiari (ossia per quanto riguarda il limite soglia per essere considerati fiscalmente a carico).

Alla riduzione delle imposte si aggiungono anche altre agevolazioni che consistono in una serie di semplificazioni contabili. In particolare, per i nuovi imprenditori la legge prevede l’esonero:

  • dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte dirette, dell’IRAP e dell’IVA
  • dagli obblighi di liquidazione e versamento periodico dell’IVA.

Restano gli obblighi in materia di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e, laddove la legge lo preveda, gli obblighi in materia di fatturazione e certificazione dei corrispettivi.

I contribuenti che usufruiscono di tale regime contabile hanno la possibilità di richiedere l’assistenza dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, nell’adempimento degli obblighi tributari (compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.). Per disporre di tale servizio occorre farne richiesta al momento dell’apertura della partita IVA.

Tale assistenza è fornita mediante collegamenti telematici con il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, per connettersi  è necessaria un’apparecchiatura informatica idonei per l’acquisto della quale è concesso un credito d’imposta. Il credito è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature, ma comunque non superiore a 309,97 euro, spetta anche per gli acquisti dei beni in locazione finanziaria.

L’opzione per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative è valida a tempo determinato, ovvero per l’esercizio di apertura ed i due successivi, ma non è vincolante, in quanto revocabile annualmente (il vincolo è relativo unicamente al periodo di imposta nel quale si effettua la scelta).

Si può decadere dal beneficio a seguito del superamento dei limiti di ricavi stabiliti dalla legge, con effetto:

  • dal 1° gennaio dell’esercizio successivo, se viene superato il limite ma per non più del 50%
  • dallo stesso esercizio, con passaggio immediato al regime ordinario, se il limite è superato per oltre il 50%.

Ai fini accertativi, l’agevolazione non esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di studi di settore (GERICO). Nel caso in cui nei periodi d’imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore ai limiti dei ricavi e dei corrispettivi fissati dall’art. 13 della Legge 388/2000, si decade dall’agevolazione in commento.

Regime dei contribuenti minimi (Finanziaria 2008)

Con la Finanziaria 2008 è stato istituito un nuovo regime fiscale agevolato diretto alle persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano un’attività di impresa (anche familiare), arte o professione, che nell’anno solare precedente:

  • abbiano conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, non superiori ad euro 30.000
  • non abbiano effettuato cessioni all’esportazione e operazioni assimilate, comprese operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino
  • non abbiano sostenuto spese per lavoro dipendente o di collaborazione, anche a progetto, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare
  • non abbiano erogato somme sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
  • nel triennio precedente non abbiano acquistato complessivamente beni strumentali per l’attività, anche in leasing, per un ammontare superiore ad euro 15.000
  • iniziano l’attività e presumono di possedere i requisiti esposti
  • nel corso del 2007 hanno applicato, avendone i requisiti, il regime della franchigia previsto dall’abrogato art. 32-bis D.P.R. 633/72.

La legge 244/2007 prevede una serie di esclusioni, per cui, non possono avvalersi del regime di

“contribuenti minimi”, oltre ai casi di mancato rispetto dei requisiti precedenti:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali IVA (es. editoria, agenzie di viaggi e turismo, agricoltura e attività connesse e pesca, agriturismo, rivendita di beni usati e oggetti d’arte o d’antiquariato, agenzie di vendita all’asta di oggetti d’arte o d’antiquariato, vendite a domicilio, eccetera..)
  • i soggetti non residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato
  • coloro che, in via esclusiva o prevalente, effettuano operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato e terreni edificabili ovvero di mezzi di trasporto nuovi
  • gli imprenditori individuali ed i professionisti che possiedono quote di partecipazione in società di persone o in associazioni, o in Srl in regime di trasparenza fiscale.

I contribuenti in possesso dei requisiti potranno avvalersi delle agevolazioni previste fino alla fine del 2010.

L’ingresso nel regime agevolato è subordinato alla presentazione del modello AA9 di inizio attività soltanto relativamente ai soggetti che iniziano l’attività, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Gli imprenditori già in attività che ne abbiano i requisiti vi accedono automaticamente, ciò vale anche per coloro che avevano optato per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali.

La decadenza dal regime dei minimi si verifica:

  • per opzione del contribuente
  • per obbligo di legge, al venir meno di anche uno solo dei requisiti o al verificarsi di una delle cause di esclusione normativamente previsti. In questi casi il regime cessa di avere efficacia a decorrere dall’anno solare successivo a quello in cui è superato uno dei limiti. Se, tuttavia, vengono, nel corso dell’anno, conseguiti ricavi o compensi, per un importo che va oltre il 50% dei 30.000 euro previsti (quindi se superano i 45.000 euro), il regime agevolato cessa già dallo stesso anno in corso.

Agevolazioni previste

Ai fini IVA, sono previste una serie di esenzioni, ad iniziare da tutti gli esoneri connessi

alle liquidazioni e versamenti dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R.

633/72. Il contribuente minimo gode delle seguenti agevolazioni:

  • emissione fattura senza IVA (con la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 100, Legge Finanziaria n. 244/2007)
  • esonero dalla registrazione delle fatture
  • esonero dalla registrazione dei corrispettivi
  • esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto
  • esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA.
  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul reddito
  • esclusione dagli studi di settore e dai parametri
  • esonero dal pagamento e determinazione dell’IRAP, e conseguente esonero dall’obbligo di dichiarazione IRAP
  • assoggettamento ad una imposta sostitutiva del 20% sul reddito determinato secondo il principio di cassa, in luogo delle ordinarie aliquote di imposta per IRPEF, e per addizionali regionali e comunali.

Permangono i seguenti adempimenti:

  • obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • obbligo di certificazione dei corrispettivi
  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (ex art. 22 D.P.R. 600/73)
  • presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per tutte quelle operazioni che prevedono il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), con conseguente obbligo, di versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo
  • obbligo di presentare gli elenchi intrastat.

In corrispondenza all’esonero dell’applicazione dell’IVA sui ricavi è prevista l’indetraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti, anche intracomunitari e sulle importazioni (in tal modo l’IVA pagata si trasforma in un costo deducibile dal reddito).

Non essendo soggette all’imposta sul valore aggiunto, le fatture dei minimi devono essere integrate dall’imposta di bollo, qualora l’importo delle stesse sia superiore ad euro 77,47.

 

La determinazione del reddito di impresa su cui applicare l’imposta sostitutiva è ispirata al principio di cassa (ovvero vincolato all’effettivo pagamento delle fatture e dei corrispettivi), ed è pertanto costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi effettivamente percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

Il reddito d’impresa, essendo assoggettato ad un’imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Tuttavia esso diventa rilevante, in aggiunta al reddito complessivo, sia ai fini del riconoscimento dei carichi di famiglia che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Nel caso di imprese familiari soggetto obbligato a versare l’imposta è il titolare dell’impresa e i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento.

 

Scadenze Fiscali

Guarda le prossime scadenze fiscali suddivise per tipologia di contribuente

clicca qui