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Regimi contabili agevolati Regime agevolato per le nuove iniziative imprenditorialiÈ riservato alle persone fisiche che iniziano un’attività di impresa o di lavoro autonomo e le aziende familiari. L’agevolazione riguarda il periodo d’imposta d’inizio dell’attività e i due successivi. Si tratta di un regime fiscale agevolato che prevede l’assoggettamento del reddito d’impresa ad un’aliquota sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% (articolo 13 Legge n. 3088 del 23/12/2000). Per i primi tre anni di attività, l’imposta sul reddito d’impresa non viene pagata utilizzando le ordinarie aliquote progressive IRPEF, ma applicando l’aliquota proporzionale del 10%. Il reddito di lavoro autonomo o di impresa si determina, rispettivamente, ai sensi dell’art. 53 o dell’art. 66 del TUIR. Per avvalersi di tale regime agevolato occorre presentare, in sede di dichiarazione di inizio attività, un apposito modello reperibile presso gli Uffici locali dell’Agenzia (allegato alla Circolare Ministeriale 9 marzo 2001 n. 23/E). Le condizioni per poter usufruire dell’agevolazione sono:
Con la previsione dell’imposta sostitutiva, il relativo reddito d’impresa non partecipa alla determinazione dell’imponibile complessivo del contribuente ai fini dell’IRPEF, e neanche per l’applicazione delle imposte addizionali all’IRPEF (viceversa nulla cambia per quanto riguarda la determinazione dell’Imposta sul Valore Aggiunto e dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive). Inoltre, la circostanza che si tratti di imposta sostitutiva determina anche l’impossibilità che possa essere operata la ritenuta in acconto sui ricavi. A tal fine è necessario che il contribuente “agevolato” metta a conoscenza di ciò colui il quale dovrebbe fungere da sostituto d’imposta, mediante il rilascio di un’apposita dichiarazione attestante la fruizione del particolare regime che evita la tassazione in acconto altrimenti prevista. L’utile d’impresa dunque non si “cumula” con altri redditi eventualmente conseguiti dal contribuente; la legge prevede però che lo stesso reddito assuma rilevanza ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari nonché ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi familiari (ossia per quanto riguarda il limite soglia per essere considerati fiscalmente a carico). Alla riduzione delle imposte si aggiungono anche altre agevolazioni che consistono in una serie di semplificazioni contabili. In particolare, per i nuovi imprenditori la legge prevede l’esonero:
Restano gli obblighi in materia di conservazione dei documenti ricevuti ed emessi e, laddove la legge lo preveda, gli obblighi in materia di fatturazione e certificazione dei corrispettivi. I contribuenti che usufruiscono di tale regime contabile hanno la possibilità di richiedere l’assistenza dall’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, nell’adempimento degli obblighi tributari (compilazione della dichiarazione unificata, liquidazione dei tributi, ecc.). Per disporre di tale servizio occorre farne richiesta al momento dell’apertura della partita IVA. Tale assistenza è fornita mediante collegamenti telematici con il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate, per connettersi è necessaria un’apparecchiatura informatica idonei per l’acquisto della quale è concesso un credito d’imposta. Il credito è pari al 40 per cento del prezzo di acquisto delle apparecchiature, ma comunque non superiore a 309,97 euro, spetta anche per gli acquisti dei beni in locazione finanziaria. L’opzione per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative è valida a tempo determinato, ovvero per l’esercizio di apertura ed i due successivi, ma non è vincolante, in quanto revocabile annualmente (il vincolo è relativo unicamente al periodo di imposta nel quale si effettua la scelta). Si può decadere dal beneficio a seguito del superamento dei limiti di ricavi stabiliti dalla legge, con effetto:
Ai fini accertativi, l’agevolazione non esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di studi di settore (GERICO). Nel caso in cui nei periodi d’imposta successivi al primo il risultato degli studi di settore sia superiore ai limiti dei ricavi e dei corrispettivi fissati dall’art. 13 della Legge 388/2000, si decade dall’agevolazione in commento. Regime dei contribuenti minimi (Finanziaria 2008)Con la Finanziaria 2008 è stato istituito un nuovo regime fiscale agevolato diretto alle persone fisiche, residenti nel territorio dello Stato, che esercitano un’attività di impresa (anche familiare), arte o professione, che nell’anno solare precedente:
La legge 244/2007 prevede una serie di esclusioni, per cui, non possono avvalersi del regime di “contribuenti minimi”, oltre ai casi di mancato rispetto dei requisiti precedenti:
I contribuenti in possesso dei requisiti potranno avvalersi delle agevolazioni previste fino alla fine del 2010. L’ingresso nel regime agevolato è subordinato alla presentazione del modello AA9 di inizio attività soltanto relativamente ai soggetti che iniziano l’attività, comunicando di presumere la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa. Gli imprenditori già in attività che ne abbiano i requisiti vi accedono automaticamente, ciò vale anche per coloro che avevano optato per il regime agevolato delle nuove iniziative imprenditoriali. La decadenza dal regime dei minimi si verifica:
Agevolazioni previsteAi fini IVA, sono previste una serie di esenzioni, ad iniziare da tutti gli esoneri connessi alle liquidazioni e versamenti dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 633/72. Il contribuente minimo gode delle seguenti agevolazioni:
Permangono i seguenti adempimenti:
In corrispondenza all’esonero dell’applicazione dell’IVA sui ricavi è prevista l’indetraibilità dell’imposta pagata sugli acquisti, anche intracomunitari e sulle importazioni (in tal modo l’IVA pagata si trasforma in un costo deducibile dal reddito). Non essendo soggette all’imposta sul valore aggiunto, le fatture dei minimi devono essere integrate dall’imposta di bollo, qualora l’importo delle stesse sia superiore ad euro 77,47.
La determinazione del reddito di impresa su cui applicare l’imposta sostitutiva è ispirata al principio di cassa (ovvero vincolato all’effettivo pagamento delle fatture e dei corrispettivi), ed è pertanto costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi effettivamente percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso. Il reddito d’impresa, essendo assoggettato ad un’imposta sostitutiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo del contribuente. Tuttavia esso diventa rilevante, in aggiunta al reddito complessivo, sia ai fini del riconoscimento dei carichi di famiglia che ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi previdenziali ed assistenziali. Nel caso di imprese familiari soggetto obbligato a versare l’imposta è il titolare dell’impresa e i collaboratori familiari sono esonerati dagli obblighi dichiarativi e di versamento. |
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