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La contabilità semplificataSoggetti che possono adottare la contabilità semplificataIl regime di contabilità semplificata può essere adottato, indipendentemente dall’attività svolta, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, dalle imprese individuali e le società di persone (snc e sas) e assimilate i cui ricavi non abbiano superato, nell’arco di un intero anno solare, i seguenti limiti:
Per le imprese di nuova costituzione il regime contabile è semplificato se, all’atto della richiesta di attribuzione del numero di partita IVA, si indica un volume d’affari presunto che comporti nell’anno o nella frazione d’anno dei valori non superiori ai limiti sopra riportati. A partire dall’anno successivo, per determinare il tipo di contabilità da adottare, si terrà conto dell’ammontare dei ricavi relativi all’anno precedente. Libri obbligatoriLe imprese in contabilità semplificata non sono obbligate a redigere il bilancio, come pure sono esonerate dalla tenuta di scritture contabili quali il libro giornale, il libro inventari, le scritture ausiliarie.
Per le imprese in contabilità semplificata, il reddito imponibile è determinato dalla differenza fra i ricavi ed i costi dell’esercizio, rettificata da componenti positivi o negativi distintamente indicati dall’art. 66 del D.P.R. 917/86 (TUIR). Poiché non è prevista la redazione del bilancio, il reddito si determina compilando l’apposito quadro annesso al modello di dichiarazione dei redditi. Alcune categorie di imprese hanno la possibilità di effettuare un abbattimento forfetario del reddito. Si tratta delle imprese esercenti l’attività di:
Tali imprese possono dedurre dal reddito una percentuale forfetaria a titolo di spese non documentate. Vantaggi e svantaggiVantaggi:
Svantaggi
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