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Il regime di contabilità ordinariaSoggetti obbligati all’adozione della contabilità ordinariaAi sensi dell’art. 13 del D.P.R. 600/73, il regime di contabilità ordinario è obbligatorio per:
Sono inoltre obbligate al regime di contabilità ordinario:
nel caso abbiano ricavi superiori a:
Il regime ordinario può inoltre essere adottato anche da coloro per i quali non sussiste l’obbligatorietà. Libri obbligatoriLe aziende in contabilità ordinaria devono redigere il bilancio annuale, annotare e conservare tutti i documenti relativi alle operazioni aziendali (fatture emesse e ricevute, incassi, pagamenti ecc.). Ai fini della tenuta della contabilità ordinaria è necessario adottare i seguenti libri contabili:
A questi si aggiungono le scritture ausiliarie quali
Nel caso di società di capitali occorre predisporre anche i Libri sociali obbligatori: • il libro dei soci (obbligo venuto meno con l’art. 16, comma 12-undecies, della legge n. 2 del 28 gennaio 2009)
A questi libri si aggiungono i registri previsti dalla normativa del lavoro e dalle leggi speciali. Per una dettagliata descrizione dei libri e registri si rimanda alla guida specifica. Vantaggi e svantaggiIl regime ordinario presenta l’indubbio vantaggio di fornire uno strumento spesso indispensabile per la gestione dell’attività aziendale. Nel caso di attività complesse, oltre ad essere un obbligo fiscale, fornisce le indispensabili informazioni per le decisioni aziendali. Di contro, presenta la necessità di conoscenze contabili, adempimenti complessi, costi maggiori, necessità di conservazioni di ogni documento aziendale. Nel caso di piccole attività (molte Srl che sono gestite da pochi soci e hanno volumi d’affari non elevati) il costo, sia in termini di tempo che di esborso finanziario, non pareggia i vantaggi derivanti da tale metodo. |
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