Libro GiornaleIl libro giornale è una sorta di “diario contabile”, deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’esercizio dell’impresa. Il suo contenuto e le modalità con le quali deve essere tenuto sono indicate dall’art. 2216 del Codice, la norma fiscale (art. 22 D.P.R. 600/73) indica nel termine di 60 giorni il tempo concesso per annotare ogni singola operazione dal momento del suo verificarsi. Tale termine, se il registro è tenuto a mezzo di sistemi informatici e meccanografici, è ritenuta regolare anche quando i dati sono aggiornati su supporto magnetico, a condizione che la mancata trascrizione riguardi l’esercizio per il quale non siano scaduti tre mesi dai termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali, e sia possibile trascrivere su supporti cartacei i dati memorizzati immediatamente su semplice richiesta. Il libro giornale deve essere conservato per dieci anni dalla data dell’ultima annotazione. La conservazione può avvenire anche tramite supporti ottici o magnetici, ma in modo tale da garantire comunque l’integrità e la non modificabilità dei dati. Libro InventariIl libro degli inventari, in base a quanto stabilito dall’art. 2217 C.C. deve contenere i seguenti dati: - l’inventario iniziale
- i successivi inventari annuali
- l’indicazione e la valutazione delle: attività e passività relative all’impresa attività e passività dell’imprenditore estranee all’impresa
- lo stato patrimoniale ed il conto economico
- la nota integrativa con il dettaglio delle categorie contenute nell’inventario
L’inventario annuale deve essere sottoscritto dall’imprenditore o dal legale rappresentante. L’inventario deve essere redatto (ai sensi dell’art. 15 del DPR 600/1973) entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Le scritture ausiliarieSono regolamentate ai sensi dell’art. 14 del DPR 600/73: - il libro mastro: in esso vengo raggruppati i vari “conti” che rappresentano gli elementi con i quali vengono indicate le poste di bilancio (valori patrimoniali ed economici). Tramite i “mastrini” che compongono il libro mastro si possono desumere i componenti che hanno determinato i saldi per ogni singolo “conto”. Nella pratica odierna si tratta di valori contenuti all’interno dei software gestionali, stampabili e visualizzabili a richiesta, ormai raramente si assiste ad una compilazione manuale del libro mastro.
- le scritture di magazzino: sono obbligatorie solo per le imprese in contabilità ordinaria che per due esercizi consecutivi presentano ricavi superiori a euro 5.164.568,99 e il valore complessivo delle rimanenze finali superiore a euro 1.032.913,80. L’obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva, l’ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore a tale limite. Sebbene l’obbligo di legge imponga la tenuta di una contabilità di magazzino solo oltre le soglie (non esigue) indicate in precedenza, è bene valutare la necessità pratica di disporre di una contabilità ai fini aziendali. Oggi molte attività dispongono di una contabilità di magazzino tenuta allo scopo di mantenere un’informazione puntuale (ordini, approvvigionamenti, giacenze) per la gestione delle vendite e degli acquisti o delle scorte di prodotti necessari alla produzione.
Nelle scritture di magazzino devono registrarsi, nel termine di sessanta giorni dal verificarsi, le seguenti quantità entrate ed uscite: - merci destinate alla vendita - semilavorati - prodotti finiti - materie prime - imballaggi
Le scritture ausiliarie non sono sottoposte ad alcuna formalità, non essendone richiesta né la numerazione né la bollatura iniziale.
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