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Vidimazione registri

L’art. 2215 del Codice Civile prevede che:

  • I libri contabili prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'Ufficio del Registro delle imprese o da un notaio, secondo le disposizioni delle leggi speciali.
  • L'Ufficio del Registro delle Imprese o il notaio devono dichiarare, nell'ultima pagina dei libri, il numero dei fogli che lo compongono.
  • Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione.

I registri soggetti a bollatura iniziale

I libri sociali delle società si capitali sono soggetti all’obbligo di bollatura iniziale.

I libri sociali, come prevede l’art. 2421 c.c., sono:

  • il libro dei soci
  • il libro delle obbligazioni
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale ovvero del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti
  • il libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies c.c.

I registri vanno numerati progressivamente e bollati prima della loro messa in uso. La bollatura viene effettata da un notaio o dal Registro delle Imprese.

I registri non soggetti a bollatura

Tutti i registri previsti dalla normativa IVA, compresi i bollettari madre-figlia che possono essere utilizzati in sostituzione delle fatture e dei registri dai contribuenti minori, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del Codice Civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dell'imposta di bollo.

E’ ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente.

Sono esonerati dall’obbligo di bollatura, (salvo la possibilità di richiedere la bollatura facoltativa) i seguenti registri:

  • libro giornale
  • libro inventari
  • registri IVA (acquisti, vendite, corrispettivi)
  • registro beni ammortizzabili
  • tutti i libri contabili previsti dall’art 2219 C.C. (registri ausiliari contabili)

Tassa di concessione governativa

In base all'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 per i seguenti soggetti vige l'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa sui libri contabili:

  • le società per azioni
  • le società in accomandita per azioni
  • le società a responsabilità limitata
  • le società consortili a responsabilità limitata o per azioni
  • le sedi secondarie di società estere
  • i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali
  • gli enti pubblici

L'importo è pari a:

  • € 309,87 se il capitale sociale è inferiore o uguale a € 516.456,90
  • € 516,46 se il capitale sociale è superiore a € 516.456,90

L’importo va pagato annualmente ed il termine per il versamento è uguale al termine per il versamento IVA annuale.


Sono invece esentati dal pagamento della tassa di concessione governativa ove non provvedano alla bollatura facoltativa - salvo naturalmente quella obbligatoria prevista per i libri sociali o da leggi speciali – i seguenti soggetti:

  • gli imprenditori commerciali individuali
  • le società di persone
  • le società cooperative e le mutue assicuratrici
  • i consorzi
  • i G.E.I.E.
  • le associazioni e le fondazioni
  • altri enti, tra cui gli enti morali

Ove invece questi ultimi procedano alla bollatura, la tassa da corrispondere è pari a € 67,00 ogni 500 pagine o frazione da versare con c.c.p. n. 6007 o tramite apposite marche.

Essa è quindi dovuta da questi soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e loro sezionali, di libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali.

Inoltre esistono alcuni casi particolari:

  • sono escluse dal pagamento le società cooperative sociali e le ONLUS regolarmente iscritte nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive
  • le società cooperative edilizie, regolarmente iscritte nell’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle Attività Produttive, sono tenute al versamento di una tassa di concessione governativa pari a € 16,75 ogni 500 pagine o frazione, pagabili con c.c.p. 6007 oppure tramite apposite marche

Costi per la bollatura registri

Sia che si proceda alla bollatura obbligatoria o che si decida di richiedere la bollatura facoltativa, gli importi da pagare variano a seconda del soggetto richiedente, in dettaglio esistono due casi: soggetti tenuti al pagamento forfettario e soggetti tenuti al pagamento non forfettario.

Soggetti tenuti al pagamento non forfettario

Se i libri di cui all'art. 2214, primo comma, c.c. - libro giornale e inventari (e loro sezionali) – sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, l'imposta di bollo è maggiorata di € 14,62. I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

  • gli imprenditori commerciali
  • le società di persone
  • le società cooperative
  • le mutue assicuratrici
  • i G.E.I.E.
  • le associazioni e le fondazioni
  • altri enti, tra cui gli enti morali

Pertanto per essi l’imposta di bollo è pari a € 29,24 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall’adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

Se si tratta di libri diversi, l'imposta di bollo è pari a € 14,62.


Soggetti tenuti al pagamento forfettario

I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:

  • e società per azioni
  • le società in accomandita per azioni
  • le società a responsabilità limitata
  • le società consortili per azioni o a responsabilità limitata
  • le sedi secondarie di società estere
  • i consorzi di enti locali e le aziende di enti locali
  • gli enti pubblici

Pertanto per essi l’imposta di bollo è pari a € 14,62 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall’adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura).

Soggetti esenti

Le società cooperative edilizie, le cooperative sociali e le ONLUS sono esentate dall'applicazione del bollo sui libri.

 

 

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