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Vidimazione registriL’art. 2215 del Codice Civile prevede che:
I registri soggetti a bollatura inizialeI libri sociali delle società si capitali sono soggetti all’obbligo di bollatura iniziale. I libri sociali, come prevede l’art. 2421 c.c., sono:
I registri vanno numerati progressivamente e bollati prima della loro messa in uso. La bollatura viene effettata da un notaio o dal Registro delle Imprese. I registri non soggetti a bollaturaTutti i registri previsti dalla normativa IVA, compresi i bollettari madre-figlia che possono essere utilizzati in sostituzione delle fatture e dei registri dai contribuenti minori, devono essere tenuti a norma dell'art. 2219 del Codice Civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dell'imposta di bollo. E’ ammesso l’impiego di schedari a fogli mobili o tabulati di macchine elettrocontabili secondo modalità previamente approvate dall’Amministrazione finanziaria su richiesta del contribuente. Sono esonerati dall’obbligo di bollatura, (salvo la possibilità di richiedere la bollatura facoltativa) i seguenti registri:
Tassa di concessione governativaIn base all'art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 641/72 per i seguenti soggetti vige l'obbligo di pagamento della tassa di concessione governativa sui libri contabili:
L'importo è pari a:
L’importo va pagato annualmente ed il termine per il versamento è uguale al termine per il versamento IVA annuale.
Ove invece questi ultimi procedano alla bollatura, la tassa da corrispondere è pari a € 67,00 ogni 500 pagine o frazione da versare con c.c.p. n. 6007 o tramite apposite marche. Essa è quindi dovuta da questi soggetti qualora venga richiesta la bollatura del libro giornale, del libro degli inventari e loro sezionali, di libri sociali e, se non esenti, per la bollatura di tutti i libri previsti da leggi speciali. Inoltre esistono alcuni casi particolari:
Costi per la bollatura registriSia che si proceda alla bollatura obbligatoria o che si decida di richiedere la bollatura facoltativa, gli importi da pagare variano a seconda del soggetto richiedente, in dettaglio esistono due casi: soggetti tenuti al pagamento forfettario e soggetti tenuti al pagamento non forfettario. Soggetti tenuti al pagamento non forfettario Se i libri di cui all'art. 2214, primo comma, c.c. - libro giornale e inventari (e loro sezionali) – sono tenuti da soggetti diversi da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa per la numerazione e bollatura di libri e registri, l'imposta di bollo è maggiorata di € 14,62. I soggetti che non assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
Pertanto per essi l’imposta di bollo è pari a € 29,24 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall’adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura). Se si tratta di libri diversi, l'imposta di bollo è pari a € 14,62.
I soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa sono:
Pertanto per essi l’imposta di bollo è pari a € 14,62 ogni 100 pagine o frazione, indipendentemente dall’adempimento della bollatura (cioè sia nel caso di bollatura precedente al loro uso sia nel caso di utilizzo senza la previa bollatura). Soggetti esenti Le società cooperative edilizie, le cooperative sociali e le ONLUS sono esentate dall'applicazione del bollo sui libri.
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