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Operazioni di Import-Export extra UE

Le importazioni

Si definiscono “importazioni” i beni introdotti in Italia, da qualunque soggetto (imprenditore, privato, professionista ecc.) e provenienti da paesi o territori extra Unione Europea. L’introduzione nel territorio nazionale di questi beni costituisce un’operazione imponibile in Italia, secondo le regole applicabili alle operazioni imponibili interne.

Le esportazioni

Le esportazioni sono non imponibili in Italia e si possono verificare due casi:

  • esportazioni dirette quando i beni ceduti vengono trasportati o spediti direttamente fuori dal territorio dell’Unione Europea, anche successivamente a lavorazioni, trasformazioni, montaggi, assemblaggio e adattamento ad altri beni
  • esportazioni indirette quando la consegna dei beni ceduti è effettuata in Italia a soggetti (cosiddetti esportatori abituali) che si avvalgono della facoltà di acquistare senza pagamento dell’imposta.

Per esportatori abituali si intende coloro che effettuano con frequenza operazioni di esportazione diretta, operazioni assimilate alle esportazioni, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni connesse a trattati e accordi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino e cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitari.

Gli esportatori abituali, per poter acquistare in sospensione d’imposta, devono consegnare o spedire, prima di effettuare l’operazione per la quale intendono avvalersi dell’agevolazione, ai fornitori o prestatori di servizi, una dichiarazione d’intento conforme all’apposito modello ministeriale.

Comunicazione delle lettere d’intento ricevute

Tutti i soggetti, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, che cedono beni o forniscono servizi senza applicazione dell’imposta a seguito del ricevimento della dichiarazione d’intento, sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento ricevute.

La comunicazione redatta su apposito modello, deve essere necessariamente trasmessa in via telematica, direttamente dai contribuenti o tramite intermediari abilitati.

 

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