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Le operazioni intracomunitarie: gli elenchi INTRASTAT

Per operazioni intracomunitarie si intendono le cessioni o gli acquisti di beni o servizi tra l’Italia e gli altri Paesi appartenenti all’Unione Europea.

Cessioni intracomunitarie

Le cessioni intracomunitarie di beni sono non imponibili IVA in Italia quando:

vengono effettuate a titolo oneroso

  • il cedente è un soggetto passivo (titolare di partita IVA) in Italia
  • l’acquirente è un soggetto passivo (titolare dell’equivalente della nostra Partita IVA) in altro Stato membro e ha fornito il proprio numero di identificazione

Chi effettua la cessione (venditore) ha l’onere di verificare l’esattezza del numero e dei dati comunicati dalla sua controparte (nella fattispecie l’esattezza dell’equivalente del numero di partita IVA)

La fattura relativa a cessioni intracomunitarie deve essere emessa senza addebito di IVA e con l’indicazione:

  • della norma che dispone la non imponibilità dell’operazione;
  • del numero di identificazione IVA attribuito al cliente (acquirente) UE

Entro 15 giorni dalla consegna o spedizione la fattura deve essere annotata, distintamente dalle altre, nel registro delle fatture emesse.

Acquisti intracomunitari

Gli acquisti intracomunitari di beni sono assoggettati al regime IVA italiano (imponibilità IVA, esenzione, ecc.) quando:

  • avvengono a titolo oneroso
  • il cedente è un soggetto passivo (titolare dell’equivalente della nostra Partita IVA) in altro Stato  membro UE
  • l’acquirente è un soggetto passivo (titolare di partita IVA) in Italia
  • i beni vengono introdotti nel territorio nazionale.

Per gli acquisti intracomunitari imponibili in Italia, la fattura senza imposta, emessa dal cedente (venditore) UE, deve essere numerata dal committente (acquirente) italiano e integrata indicando gli elementi che concorrono a formare la base imponibile, nonché l’ammontare dell’imposta.

Tali fatture devono essere annotate, distintamente dalle altre:

  • nel registro delle fatture emesse: entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente ma non oltre 15 giorni dal ricevimento (e comunque con riferimento al medesimo mese di ricevimento)
  • nel registro degli acquisti: entro il mese successivo al ricevimento e comunque non prima dell’annotazione sul registro delle fatture emesse.

Elenchi INTRASTAT

Per le operazioni con i Paesi dell’Unione Europea vige l’obbligo di presentare, direttamente, con spedizione per raccomandata o con trasmissione telematica, agli uffici dell’Agenzia delle Dogane degli elenchi riepilogativi (modelli INTRASTAT) sia delle cessioni che degli acquisti intracomunitari.

Le modalità di presentazione dei modelli variano a seconda dell’ammontare delle cessioni e degli acquisti intracomunitari che si presume di effettuare nell’anno di inizio attività.

Per le cessioni occorre presentare il modello INTRA 1 con le seguenti modalità a seconda dei casi:

  • la presentazione è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, se il volume degli scambi è inferiore a € 40.000
  • la presentazione è trimestrale, entro il mese successivo di ciascun trimestre, se il volume degli scambi è compreso tra € 40.000 e € 250.000
  • la presentazione è mensile, entro il 20 del mese successivo, se il volume degli scambi è superiore a € 250.000.

Per gli acquisti occorre presentare il modello INTRA 2 con le seguenti modalità a seconda dei casi:

  • la presentazione è annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, se il volume degli scambi è inferiore a € 180.000;
  • la presentazione è mensile, entro il 20 del mese successivo, se il volume degli scambi è superiore a € 180.000.

In caso di superamento delle soglie previste occorre adeguare le modalità di presentazione in corso d’anno, in altre parole il superamento delle soglie ha effetto immediato sulle modalità di presentazione dei modelli. Tale meccanismo implica quindi la necessità di monitorare costantemente l’andamento delle cessioni e degli acquisti intracomunitari nel corso dell’anno. Nel caso dei contribuenti trimestrali, la norma prevede che, ove si superi la soglia di c 250.000, l’obbligo di presentazione degli elenchi con cadenza mensile decorre dal mese successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata. Nel caso invece dei soggetti i regime annuale, il superamento, nel corso dell’anno, delle soglie di € 40.000 o di € 250.000 obbliga a rispettare la nuova cadenza, rispettivamente trimestrale o mensile, “a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale la soglia è stata superata”. Poiché questi ultimi non erano originariamente (prima del superamento della soglia) tenuti a presentare gli elenchi nel corso  dell’anno, saranno obbligati a predisporre, “contestualmente al primo  elenco presentato con la nuova cadenza”, un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti. Adempimenti del tutto analoghi a quelli descritti relativamente agli acquisti si applicano anche alle cessioni in caso di superamento dell’unica soglia prevista di € 180.000.

 

 

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