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Liquidazioni IVA periodiche

In relazione alle operazioni effettuate ed alla documentazione in possesso (fatture emessee ricevute, corrispettivi), i titolari di partita IVA devono periodicamente rilevare la propria posizione IVA (a debito o a credito).

Modalità di liquidazione

Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto a debito nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse od ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta a credito risultante dal registro relativo agli acquistati, sulla base dei documenti d’acquisto(fatture ricevute).

Il contribuente ha diritto a portare in detrazione (cioè a sottrarre dall’IVA dovuta, ovvero incassata tramite le fatture di vendita ed i corrispettivi) l’IVA pagata sugli acquisti effettuati, purché siano soddisfatte determinate condizioni:

  • è necessario che i beni o i servizi acquistati siano pertinenti o rilevanti rispetto all’attività esercitata dal contribuente
  • è necessario che l’IVA sia esposta distintamente in fattura e che la stessa fattura sia stata registrata
  • l’acquisto non deve rientrare nei casi di indetraibilità totale o parziale stabiliti dalla legge.

La liquidazione periodica può essere effettuata mensilmente o trimestralmente.

La periodicità mensile è quella prevista per la generalità dei soggetti, tuttavia i contribuenti, i cui ricavi nell’anno precedente non hanno superato i limiti di 309.874,14 euro per le attività di servizi o  516.456,90 euro per le altre attività, possono optare per la liquidazione trimestrale; l’opzione deve essere espressa a consuntivo, cioè in sede di dichiarazione IVA annuale, anche nel caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno.

Termini per i versamenti

Le annotazioni relative alle liquidazioni mensili devono essere effettuati entro il giorno 16 del mese successivo a quello cui la liquidazione si riferisce, e contestualmente vanno effettuati i versamenti nel caso risulti un’imposta a debito.

Quando il termine di versamento cade in giorno festivo o di sabato, il versamento può essere effettuato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

I soggetti che optano per la liquidazione trimestrale devono effettuare le relative annotazioni e i versamenti, con una maggiorazione dell’1% a titolo di interessi, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre cui la liquidazione si riferisce, per esempio, il versamento dell’IVA del trimestre gennaio-febbraio-marzo deve avvenire entro il 16 maggio.

I contribuenti trimestrali devono provvedere alla liquidazione dell’imposta relativa al quarto trimestre, e al relativo versamento delle somme dovute a saldo in base alla dichiarazione, entro il giorno 16 marzo, oppure entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata annuale (modello UNICO), aggiungendo alle somme da versare degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo.

I versamenti dell’IVA vanno eseguiti utilizzando il modulo F24.

Infine, il versamento dell’IVA non è dovuto se l’importo calcolato a debito nelle liquidazioni mensili o trimestrali non è superiore a 25,82 euro, in tal caso, il debito deve essere portato in avanti e computato nella liquidazione successiva. In sede di dichiarazione annuale, tale importo si riduce, infatti non è dovuto alcun versamento se l’importo a debito è inferiore a 10,33 euro.

I dati delle liquidazioni, a partire dal 2002, non vanno più annotati sui registri delle fatture o dei corrispettivi, è sufficiente essere in grado di fornire, in caso di controllo da parte dell’Amministrazione Finanziaria, gli elementi in base ai quali sono state conteggiate le liquidazioni periodiche.

 

 

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