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Le aliquote d’ imposta

Le imposte gravanti sul reddito sono le seguenti:

Persone fisiche: IRPEF, IRAP

Società di persone: IRAP*

Società di capitali: IRES, IRAP

*  il reddito delle società di persone viene imputato, indipendentemente dall’effettiva

percezione, in capo ai soci che corrisponderanno sullo stesso l’IRPEF dovuta.

Le aliquote IRPEF e i relativi scaglioni di reddito complessivo, per l’anno 2008

sono (art. 11 TUIR):

 

Scaglioni di reddito

aliquote

Imposta dovuta in base agli scaglioni

Fino a euro 15.000

23%

23% sull’intero reddito

Oltre euro 15.000 fino a euro 28.000

27%

euro 3.450 + 27%

su parte eccedente euro 15.000

Oltre euro 28.000 fino a euro 55.000

38%

euro 6.960 + 38%

su parte eccedente euro 28.000

Oltre euro 55.000 fino a euro 75.000

41%

euro 17.220 + 41%

su parte eccedente euro 55.000

Oltre euro 75.000

43%

euro 25.420 + 43%

su parte eccedente euro 75.000

 

 

L’ aliquota IRES, stabilita dalla Legge 244/2007, a decorrere dal 1° gennaio

2008, è pari al 27,5%.

 

L’aliquota IRAP, per le imprese artigiane, commerciali e di servizi, stabilita dalla

Legge 244/2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008, è pari al 3,9%.

 

Finanziaria 2008: reddito di impresa individuale e società di persone.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 40, Legge 244/2007, le persone fisiche titolari di reddito di impresa e di redditi di partecipazione in società in nome collettivo ed in accomandita semplice, residenti in Italia, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con aliquota proporzionale del 27,50% L’opzione, però, è consentita in presenza di specifiche condizione:

  • l’impresa o le società devono essere in contabilità ordinaria;
  • il reddito prodotto deve essere mantenuto all’interno dell’impresa. È, infatti, stabilito che in caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi già assoggettati a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata viene scomputata dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

La nuova disciplina sarà concretamente operativa soltanto quando verrà adottato il decreto attuativo del Ministro dell’Economia e delle Finanze che stabilirà, tra le altre, termini e modalità dell’opzione.

 

 

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