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I termini di versamento delle imposte (IRPEF/IRES/IRAP)Le persone fisiche e le società di persone (ed i soggetti a queste assimilati) devono effettuare il versamento a saldo dell’imposta dovuta (IRPEF e IRAP) in relazione all’anno precedente entro il 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione ovvero entro il 16 luglio dello stesso anno, con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. È inoltre previsto il pagamento di un acconto sull’imposta per l’anno in corso, da effettuarsi in due rate che complessivamente devono essere pari al 99% dell’imposta liquidata nel periodo precedente:
Non è dovuto il versamento dell’acconto nel caso in cui l’imposta a debito liquidata sull’anno precedente sia inferiore a euro 51,65. Dal 2007 è dovuto anche l’acconto per l’addizionale comunale all’Irpef per l’anno di imposta 2007, introdotto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 297 (Finanziaria 2007), articolo 1, comma 142. Per le società di capitali, il D.P.R. 435/2001 ha stabilito che il saldo dell’IRES e dell’IRAP, in relazione alle imposte dovute sull’anno precedente, debba essere pagato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Il predetto versamento può comunque essere effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza, come sopra determinata, applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Anche per IRES ed IRAP, indipendentemente l’una dall’altra, è previsto il versamento in due rate degli acconti (salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata sia di importo inferiore a euro 103,00), il totale degli acconti deve essere pari al 100% delle imposte liquidate nella dichiarazione precedente e versato con le seguenti modalità:
Il versamento dell’acconto IRES e IRAP non è dovuto nel caso in cui l’imposta a debito liquidata sull’anno precedente sia inferiore o uguale a euro 20,66. I versamenti non devono essere effettuati, e non si avrà ovviamente diritto al rimborso dell’eventuale eccedenza d’imposta, se gli importi a debito o a credito delle singole imposte o addizionali, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non superano ciascuno il limite minimo di euro 12,00 (art. 1, comma 137, della legge 23 dicembre 2005, n. 266). |
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