La dichiarazione annuale IVA La dichiarazione annuale IVA deve essere presentata tutti i contribuenti titolari di Partita IVA. La dichiarazione annuale ha lo scopo di: - determinare definitivamente (fatta salva l’eventuale rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria) il debito o il credito di imposta relativo all’anno solare
- determinare il volume d’affari
- determinare l’ammontare dell’imposta che può essere portato in detrazione dai contribuenti che effettuano anche operazioni esenti, e conseguentemente fissare la percentuale di detrazione provvisoria per l’anno successivo
- recuperare le detrazioni non effettuate nei mesi o trimestri di competenza
- rettificare eventuali errori compiuti in sede di annotazione periodica
- esprimere o revocare opzioni rilevanti ai fini IVA e/o imposte sui redditi.
Di norma la dichiarazione annuale IVA viene presentata inclusa nel modello UNICO e quindi, necessariamente, il termine di presentazione viene a coincidere con le scadenze previste per la presentazione del modello UNICO. Il termine per il versamento dell’eventuale debito da essa risultante è invece fissato: - entro il 16 marzo (senza maggiorazioni)
- in rate costanti di pari importo, con la prima rata che deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 novembre.
- Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,50% mensile
- entro i termini previsti per i pagamenti di UNICO (con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo).
I casi per i quali è necessario presentare la denuncia in forma autonoma (non alleegata al modello UNICO) sono relativi a: - società di capitali e enti soggetti ad IRES con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare
- società controllanti e controllate che effettuano la liquidazione dell’IVA di gruppo
- alcuni particolari soggetti, come i venditori porta a porta, non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata.
Nei casi sopra indicati, il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno solare precedente è fissato tra il 1° febbraio ed il 31 luglio se il contribuente è tenuto alla presentazione in via autonoma ovvero entro il 31 luglio 2007 nel caso in cui il contribuente sia tenuto a comprendere la dichiarazione IVA nella dichiarazione unificata. Il termine per il versamento dell’eventuale debito da essa risultante è invece fissato al 16 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione.
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