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La dichiarazione IRAPL’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta:
Soggetti obbligati a presentare la dichiarazioneLa dichiarazione IRAP deve essere presentata dai seguenti soggetti:
Il presupposto per l’applicazione dell’imposta, è l’esercizio abituale, nel territorio di una o più regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla produzione di servizi. Il periodo d’imposta, così come il termine di presentazione, coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi. La base imponibileLa base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive è definita dalla differenza tra il valore della produzione (lett. A dello schema di conto economico, di cui all’art. 2425 del codice civile) e i costi della produzione (lett. B), con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio. Pertanto, la riclassificazione dei ricavi e dei costi rilevanti ai fini IRAP in base allo schema di conto economico dettato dal codice civile (vedi capitolo sul bilancio) deve essere fatta anche dalle imprese in regime di contabilità semplificata. La normativa IRAP è stata profondamente modificata, a decorrere dal 2008, a seguito degli interventi effettuati in materia dalla legge 244/2007. Sono stati introdotti due differenti metodi di determinazione della base imponibile IRAP, una per le società di capitali ed una per gli altri soggetti (ditte individuali e società di persone). Senza addentrarci in dettagli tecnici complessi, in linea generale, sono indeducibili ai fini IRAP, per tutti i soggetti, le seguenti voci:
L’aliquota e il versamentoL’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota del 3,9% per le imprese industriali, commerciali e di servizi (diverse aliquote sono previste per particolari imprese quali, ad esempio, le banche e le assicurazioni). L’IRAP deve essere versata con le stesse modalità previste per le imposte sul reddito, ma l’imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato. Il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato. Se l’attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all’estero) non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.
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