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La dichiarazione IRAP

L’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) è un’imposta:

  • locale, poiché applicabile alle attività produttive esercitate nel territorio di ciascuna regione;
  • reale, in quanto non prende in esame il soggetto di imposta ma le tipologie di attività esercitate dallo stesso;
  • indeducibile: il costo n può essere abbattuto dall’imponibile determinato ai fini delle imposte sui redditi.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

La dichiarazione IRAP deve essere presentata dai seguenti soggetti:

  • dagli imprenditori individuali, dalle società di persone e dalle società di capitali.

Il presupposto per l’applicazione dell’imposta, è l’esercizio abituale, nel territorio di una o più regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni, ovvero alla produzione di servizi.

Il periodo d’imposta, così come il termine di presentazione, coincide con quello valevole ai fini delle imposte sui redditi.

La base imponibile

La base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive è definita dalla differenza tra il valore della produzione (lett. A dello schema di conto economico, di cui all’art. 2425 del codice civile) e i costi della produzione (lett. B), con esclusione delle voci 9, 10, lettere c) e d), 12 e 13, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

Pertanto, la riclassificazione dei ricavi e dei costi rilevanti ai fini IRAP in base allo schema di conto economico dettato dal codice civile (vedi capitolo sul bilancio) deve essere fatta anche dalle imprese in regime di contabilità semplificata.

La normativa IRAP è stata profondamente modificata, a decorrere dal 2008, a seguito degli interventi effettuati in materia dalla legge 244/2007.

Sono stati introdotti due differenti metodi di determinazione della base imponibile IRAP, una per le società di capitali ed una per gli altri soggetti (ditte individuali e società di persone). Senza addentrarci in dettagli tecnici complessi, in linea generale, sono indeducibili ai fini IRAP, per tutti i soggetti, le seguenti voci:

  • i costi relativi al personale, alle collaborazioni coordinate e continuative/progetto (e, più in  generale, alle prestazioni di lavoro assimilato al lavoro dipendente), fatta eccezione per i premi INAIL, per le spese relative agli apprendisti e per quelle relative ai nuovi assunti
  • i costi sostenuti in relazione ad attività commerciali non esercitate abitualmente e ad attività di lavoro autonomo occasionali
  • i compensi attribuiti per gli obblighi di fare, non fare o permettere
  • gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro
  • gli interessi passivi, nonché la quota di interessi compresa nei canoni di leasing
  • le perdite su crediti
  • l’Imposta Comunale sugli Immobili.

L’aliquota e il versamento

L’imposta è determinata applicando al valore della produzione netta, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l’aliquota del 3,9% per le imprese industriali, commerciali e di servizi (diverse aliquote sono previste per particolari imprese quali, ad esempio, le banche e le assicurazioni).

L’IRAP deve essere versata con le stesse modalità previste per le imposte sul reddito, ma l’imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione netta è realizzato. Il riparto va effettuato in misura proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni, dei compensi e degli utili spettanti, rispettivamente, al personale dipendente, ai collaboratori coordinati e continuativi e agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro, addetti con continuità a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, ubicati nel territorio della regione (o provincia  autonoma) e operanti per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, rispetto all’ammontare complessivo delle retribuzioni, compensi e utili suddetti spettanti al personale dipendente e agli altri soggetti addetti alle attività svolte nel territorio dello Stato.

Se l’attività esercitata nel territorio di regioni (o province autonome) diverse da quella in cui risulta domiciliato il soggetto passivo (ovvero esercitata all’estero) non è svolta con l’impiego di personale ovvero di collaboratori o associati in partecipazione per almeno tre mesi, non si verifica la condizione per procedere al riparto territoriale.

 

 

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