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Il Modello UNICO – Società di capitali

Il Modello UNICO SC deve essere utilizzato per presentare la dichiarazione dei redditi delle società di capitali, ovvero tutti quei soggetti che sono tenuti al pagamento dell’IRES indipendentemente dal fatto che realizzino o meno un reddito imponibile.

Soggetti obbligati a presentare la dicharazione

Soggetti obbligati alla presentazione sono:

  • società di capitali residenti in Italia (ad esempio, società per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative a responsabilità limitata o illimitata, società cooperative sociali, società di mutua assicurazione, ecc.)
  • enti commerciali residenti in Italia, diversi dalle società, con o senza personalità giuridica (sia pubblici che privati)
  • società di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Per stabile organizzazione si intende, ai sensi dell’art. 162 del TUIR, una «sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita in tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato » (una sede direttiva, una succursale, un ufficio, un’officina, ecc.)
  • enti non residenti in Italia, diversi dalle società, con o senza personalità giuridica,per l’attività  commerciale svolta nel nostro Paese.

Soggetti esonerati

Sono esonerati, in quanto non soggetti alla disciplina IRES, i seguenti soggetti:

  • organi ed amministrazioni dello Stato (ivi compresi quelli ad ordinamento autonomo), anche se dotati di personalità giuridica
  • comuni, comunità montane, province, regioni
  • consorzi tra enti locali, associazioni ed enti gestori di demani collettivi.

Contenuto

Le società di capitali (o i soggetti assimilati) devono redigere il bilancio d’esercizio, sulla base del quale si effettueranno i conteggi per l’applicazione dell’imposta IRES. Il bilancio può anche non corrispondere all’anno solare o con un periodo di 12 mesi ma ad un periodo di tempo che è determinato dalla legge o dall’atto costitutivo.

Il reddito complessivo è considerato, ai sensi dell’art. 81 del TUIR, reddito d’impresa e deve essere determinato prendendo a base l’utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali (risultato civilistico) e apportandovi, nell’ambito del quadro RF, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all’applicazione dei criteri fiscali previsti in materia di reddito d’impresa (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917).

Nel caso in cui i ricavi, i costi, le rimanenze e gli altri elementi necessari ai fini della determinazione del reddito non risultino dal bilancio o dal rendiconto, essi devono essere indicati in un apposito prospetto.

 

 

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