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Versamento delle ritenute d’acconto

Chi corrisponde compensi a lavoratori autonomi (es. commercialisti, ingegneri, geometri, notai, agenti ecc.) deve, se è titolare di impresa, effettuare e versare una ritenuta d’acconto calcolata percentuale sul compenso liquidato (l’importo effettivamente pagato).

In pratica chi effettua la ritenuta agisce come sostituto d’imposta, in quanto trattiene parte del compenso dovuto e provvede a versarlo direttamente all’Erario, operando con il professionista come il datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti

Esempio:

fattura di un professionista (commercialista, notaio, ecc.)

Compenso pattuito 
1.000,00 €
 IVA (20%)
200,00 €
 Totale fattura
1.200,00€
 Ritenuta d’acconto (20%)*
-200,00€
 Totale netto da corrispondere a saldo fattura
1.000,00€

 

 

 

 

 

La ritenuta così trattenuta andrà versata all’Erario (con mod. F24) direttamente dall’imprenditore che ha pagato la fattura al professionista.

* la percentuale del 20% non è da confondere con l’aliquota IVA, le percentuali di ritenuta d’acconto variano a seconda del tipo di professionista o lavoratore autonomo e non dipendono dall’aliquota IVA indicata in fattura.

Riepilogando i sostituti d’imposta devono:

  • versare le ritenute d’acconto entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento del compenso (il termine decorre dal momento dell’effettivo pagamento e non dalla data di emissione della fattura)
  • inviare al professionista una certificazione annuale (entro il giorno ventotto del mese di febbraio) con la quale si attesta l’effettuazione del versamento delle ritenute sui compensi corrisposti nel corso dell’anno precedente (la certificazione è riepilogativa e va inviata ad ogni singolo professionista o lavoratore autonomi a cui si è fatta una ritenuta)
  • provvedere alla compilazione del Modello 770.
 

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