| La tracciabilità dei pagamentinon può garantire l’impunità |
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| Notizie - Norme e Tributi |
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L’acquisto della merce non fa nascere il diritto alla deduzione dell'Iva se, dalle carenze strutturali e commerciali del fornitore, emerge che le operazioni sono inesistenti
Le fatture emesse da società cartiere sono prive del valore riconosciuto ai documenti regolari e di conseguenza non possono trovare valido ingresso nella contabilità Iva. In tal caso, è legittimo il sequestro preventivo anche se i pagamenti sono tracciabili. Lo afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza 4947 dell’8 febbraio. I fatti La legale rappresentante di una Srl, indagata del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000), ha impugnato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip, per circa 372mila euro. La donna, che si era avvalsa di fatture soggettivamente e oggettivamente inesistenti nelle dichiarazioni relative agli anni di imposta 2006 e 2007 al fine di evadere l’Iva e le imposte sui redditi, si è vista rigettare il ricorso anche dal tribunale in sede di riesame e, poi, dalla Corte di cassazione, nonostante la stessa imputata ritenesse di aver dimostrato l’effettiva esistenza delle transazioni commerciali sia attraverso la documentazione relativa ai pagamenti (tutti tracciabili, in quanto effettuati a mezzo bonifico bancario o assegno non trasferibile) sia mediante l’affermazione che le ditte fornitrici, che avevano emesso le fatture, avevano poi regolarmente consegnato la merce. Tali argomentazioni non hanno convinto i giudici di legittimità che, confermando l’ordinanza del Tribunale, hanno affermato che “il provvedimento impugnato può superare indenne il vaglio di legittimità cui è stato sottoposto, avendo i giudici del riesame compiutamente svolto il loro ruolo di garanzia in ossequio a quanto loro imposto dalla legge”. Osservazioni In materia di misure cautelari reali adottate per il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, la Corte compie una triplice valutazione: dopo aver individuato in astratto i poteri di verifica del Tribunale con riferimento alle condizioni di legittimità della stessa misura cautelare, la Cassazione afferma in concreto il ruolo di garanzia del giudice del riesame e ripercorre l’analisi degli elementi fattuali rappresentativi della sussistenza del fumus del reato, e cioè dell’astratta probabilità della sua effettiva realizzazione. In generale, costituisce principio consolidato (Cassazione 18532/2010 e 27715/2010) che il giudice del riesame deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, con l’obbligo di esaminare tutte le confutazioni e gli elementi che possano incidere sulla configurabilità e sulla sussistenza del fumus del reato contestato, e con la preclusione di ogni valutazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza e alla gravità degli stessi, anticipatoria della decisione sulla questione di merito concernente la responsabilità dell’indagato (Cassazione 23944/2008). Deve, quindi, proprio per il suo ruolo di garanzia, valutare tutte le risultanze processuali in modo coerente e puntuale, esaminando sia le allegazioni probatorie del pubblico ministero sia le difese delle parti private che non si risolvano nella mera negazione degli addebiti o in una diversa lettura degli elementi acquisiti e che piuttosto assumano rilevanza in modo immediato, evidente e oggettivamente determinante in relazione al fumus. Nella fattispecie sottoposta al suo esame, la Corte ha affermato che “i giudici del riesame … hanno compiutamente analizzato gli elementi in fatto rappresentativi della sussistenza del ‘fumus’ del reato…”. E’ evidente che dal quadro indiziario valutato dai giudici di merito emergano elementi tali che la Corte non ha potuto non confermare la legittimità del vincolo di indisponibilità dei beni proprio del sequestro, strumentale all’esigenza di impedire all’imputata la commissione di nuovi reati o di ulteriori conseguenze del reato già commesso. La dichiarazione annuale “fraudolenta” (articolo 2, Dlgs 74/2000), infatti, non è soltanto mendace ma è caratterizzata da un particolare “coefficiente di insidiosità” per essere supportata da un particolare impianto contabile e/o documentale.La Corte, inoltre, ha tenuto conto che “il delitto, di tipo commissivo e di mera condotta, seppure… diretto al risultato dell’evasione d’imposta…, ha natura istantanea e si consuma con la presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto…” (Cassazione 27/2000), con la conseguenza che, trattandosi di un reato di danno (Cassazione 41444/2011), senza tale presentazione, il solo comportamento di utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti si configurerebbe come ante factum strumentale e prodromico per la realizzazione dell’illecito, e perciò non punibile. |
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