| Liquidazione trimestrale dell’Iva:nuova soglia, vecchio riferimento |
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| Notizie - Norme e Tributi |
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Risolta l’asimmetria creatasi con il succedersi delle norme. Adesso, imposta sul valore aggiunto e imposte dirette possono continuare a viaggiare e relazionarsi come prima
Con la risoluzione n. 15/E del 13 febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni dubbi espressi dagli operatori del settore e dalla stampa specializzata circa il corretto ambito di applicazione dell’articolo 14, comma 11, della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012). Tale disposizione, nel prevedere che “i limiti per la liquidazione trimestrale dell’IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata”, ha, di fatto, eliminato i disallineamenti esistenti tra le soglie di ricavi ai fini delle imposte dirette, per la tenuta della contabilità semplificata, e quelle del volume d’affari ai fini Iva, per la periodicità di liquidazione, prodottisi dal 14 maggio 2011 per effetto del decreto legge 70/2011. Con l’articolo 7, comma 2, lettera m), del “decreto sviluppo”, era stato modificato il solo contenuto dell’articolo 18 del Dpr 600/1973. In sostanza, era stato previsto un innalzamento delle soglie di accesso al regime di contabilità semplificata, da 309.874,14 a 400mila euro, per le imprese che prestano servizi, e da 516.456,90 a 700mila euro, per quelle che svolgono altre attività. Erano rimasti, invece, invariati i limiti previsti dall’articolo 7 del Dpr 542/1999, che consentono ai contribuenti di minori dimensioni di effettuare le liquidazioni e i versamenti dell’Iva con periodicità trimestrale anziché mensile. Per far fronte, quindi, all’asimmetria normativa creatasi tra i comparti Iva e delle imposte dirette, la legge di stabilità 2012 ha riallineato, a partire dal 1° gennaio 2012, gli importi dei limiti di riferimento per poter eseguire le liquidazioni e i versamenti periodici Iva con cadenza trimestrale con quelli previsti per l’accesso al regime di contabilità semplificata. Tale modifica normativa, non essendo intervenuta direttamente sull’articolo 7 del Dpr 542/1999, ha fatto sorgere il dubbio:
A tal fine, la risoluzione ha chiarito che il termine “limiti” di cui al comma 11 dell’articolo 14 debba essere riferito, in via immediata e diretta, ai valori monetari e non anche al parametro al quale i valori stessi devono essere ricollegati. Ne consegue che a rilevare, ai fini della determinazione della periodicità degli adempimenti Iva, non è l’importo dei ricavi previsto dagli articoli 57 e 85 del Tuir (Dpr 917/1986), ma esclusivamente il volume d’affari, costituito dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi realizzate nell’anno, con le eccezioni di cui all’articolo 20 del Dpr 633/1972. Pertanto, possono eseguire le liquidazioni trimestrali Iva i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore:
Infine, il documento di prassi ha chiarito che l’innalzamento dei limiti monetari ha effetto anche con riferimento alla previsione di cui alla lettera b), comma 1, articolo 7, del Dpr 542/1999: i contribuenti trimestrali che non superano le nuove soglie, qualora evidenzino un saldo finale Iva a debito, devono versare il conguaglio entro il 16 marzo dell’anno successivo (con la maggiorazione dell’1%) ovvero entro il termine di pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione annuale unificata (con l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese, quando il versamento è fatto dopo il 16 marzo), se presentano tale tipo di dichiarazione. |
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