| L’indifferenza verso il confrontorende gli studi incontestabili |
|
|
|
| Notizie - Norme e Tributi |
|
Senza partecipazione al contraddittorio, anche l’alta concentrazione di concorrenza perde valore e non può scalfire la legittimità dell’accertamento standardizzato
Mai sottovalutare l’invito del Fisco al dialogo preventivo, la mancata partecipazione porta alla convalida dell’efficacia dell’atto impositivo. Detto questo, la Cassazione, con l’ordinanza 1153/2012, ha stabilito che gli studi di settore sono applicabili anche se l’azienda opera in un contesto caratterizzato da diffusa concorrenza. Il fatto La decisione Sicché, la sezione tributaria non ha esitato a respingere le lamentele dell’imprenditore che contestava l’accertamento fondato sugli studi di settore per il fattore concorrenza, che avrebbe inciso pesantemente nella realizzazione dei propri profitti, perciò al di sotto della linea di congruenza dello studio perché questo elemento non era emerso durante la fase amministrativa, in quanto il contribuente, pur invitato a fornire le dovute spiegazioni, non si era in effetti presentato. Inerzia che si è protratta anche nella fase contenziosa, procurandogli la soccombenza nei due ultimi gradi del giudizio. In tal modo, la Cassazione ha attribuito giusta valenza normativa al contraddittorio, che è uno strumento indefettibile all’interno del procedimento nei confronti di ambedue le parti del rapporto, considerato che la sua mancata attivazione provoca, da un lato, la nullità degli avvisi di accertamento (perché la costruzione della motivazione deve richiamare gli elementi emersi e valutati in sede di contraddittorio), dall’altro, l’assegnazione al contribuente dell’onere, nelle sedi amministrativa e processuale, di contestare puntualmente l’applicazione dei coefficienti parametrici, nonché di allegare e provare specifiche situazioni che renderebbero inadeguati, al proprio caso, gli standard considerati (Cassazione 12786/2011). In mancanza, le parti sopportano le relative conseguenze: l’Amministrazione finanziaria l’annullamento dell’atto, il contribuente la convalida dell’efficacia dell’atto. In questo caso, la noncuranza dell’invito ha inevitabilmente operato a danno della parte privata inadempiente, diversamente da quanto poteva avvenire se il contribuente fosse comparso (con la sentenza 3923/2011 l’atto impositivo è stato, infatti, annullato in quanto il soggetto ha provato che lo scostamento era giustificato con la forte concorrenza sul territorio). Il monito, dunque, è quello che non bisogna sottovalutare il confronto richiesto dall’Amministrazione finanziaria, in quanto è sempre negativo sottrarsi al contraddittorio (cfr Cassazione 13289/2011 e 14027/2011). |
Guarda le prossime scadenze fiscali suddivise per tipologia di contribuente