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L’indifferenza verso il confrontorende gli studi incontestabili PDF Stampa E-mail
Notizie - Norme e Tributi

Senza partecipazione al contraddittorio, anche l’alta concentrazione di concorrenza perde valore e non può scalfire la legittimità dell’accertamento standardizzato

Mai sottovalutare l’invito del Fisco al dialogo preventivo, la mancata partecipazione porta alla convalida dell’efficacia dell’atto impositivo. Detto questo, la Cassazione, con l’ordinanza 1153/2012, ha stabilito che gli studi di settore sono applicabili anche se l’azienda opera in un contesto caratterizzato da diffusa concorrenza.

Il fatto
In una controversia concernente l’impugnazione di avviso di accertamento di maggiori ricavi ai fini Irpef/Ilor fondato sugli studi di settore, in considerazione del fatto che i ricavi dichiarati erano inferiori a quelli calcolati, la Commissione tributaria provinciale accoglieva le ragioni del contribuente, il quale faceva rilevare l’alta concentrazione di concorrenti, anche abusivi, nella zona operativa della propria azienda.
 
L’ufficio aveva previamente invitato l’operatore a provare la sussistenza di eventuali cause giustificative dell’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standard” o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, ma l’invito non era stato onorato dall’interessato. Proprio per questa ragione, ritenendo non giustificato lo scostamento dei ricavi dichiarati da quelli determinati con l'applicazione dei parametri, il primo giudicato veniva riformato in appello dalla Commissione regionale, nei cui confronti il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo, in violazione del principio dell’onere della prova (articolo 2697 codice civile), che l’ente impositore non avrebbe motivato le ragioni dell’applicabilità alla fattispecie dei parametri, pur gravando su di esso l’onere di dimostrare la pretesa tributaria. In sostanza, l’ufficio non ha tenuto conto del fatto che il ricorrente opera in un sistema economico a prezzi amministrati e in un contesto socio-economico caratterizzato dalla diffusa concorrenza di similari attività svolte abusivamente, nonché con un valore reale dei beni strumentali molto ridotto, come si evincerebbe dal rapporto tra le immobilizzazioni cartolari e le bassissime quote di ammortamento.

La decisione
I motivi di ricorso sono stati respinti dalla Corte suprema che, anche a questa fattispecie, ha applicato il principio generale secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato, mediante l’applicazione dei parametri o degli studi, costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza, pur non essendo ex lege determinata dal mero scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standard” in sé considerati, nasce in esito al contraddittorio, da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente, il quale, in tale sede, ha l’onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard (cfr Cassazione 26635/2009).

Sicché, la sezione tributaria non ha esitato a respingere le lamentele dell’imprenditore che contestava l’accertamento fondato sugli studi di settore per il fattore concorrenza, che avrebbe inciso pesantemente nella realizzazione dei propri profitti, perciò al di sotto della linea di congruenza dello studio perché questo elemento non era emerso durante la fase amministrativa, in quanto il contribuente, pur invitato a fornire le dovute spiegazioni, non si era in effetti presentato. Inerzia che si è protratta anche nella fase contenziosa, procurandogli la soccombenza nei due ultimi gradi del giudizio.

In tal modo, la Cassazione ha attribuito giusta valenza normativa al contraddittorio, che è uno strumento indefettibile all’interno del procedimento nei confronti di ambedue le parti del rapporto, considerato che la sua mancata attivazione provoca, da un lato, la nullità degli avvisi di accertamento (perché la costruzione della motivazione deve richiamare gli elementi emersi e valutati in sede di contraddittorio), dall’altro, l’assegnazione al contribuente dell’onere, nelle sedi amministrativa e processuale, di contestare puntualmente l’applicazione dei coefficienti parametrici, nonché di allegare e provare specifiche situazioni che renderebbero inadeguati, al proprio caso, gli standard considerati (Cassazione 12786/2011).

In mancanza, le parti sopportano le relative conseguenze: l’Amministrazione finanziaria l’annullamento dell’atto, il contribuente la convalida dell’efficacia dell’atto. In questo caso, la noncuranza dell’invito ha inevitabilmente operato a danno della parte privata inadempiente, diversamente da quanto poteva avvenire se il contribuente fosse comparso (con la sentenza 3923/2011 l’atto impositivo è stato, infatti, annullato in quanto il soggetto ha provato che lo scostamento era giustificato con la forte concorrenza sul territorio).

Il monito, dunque, è quello che non bisogna sottovalutare il confronto richiesto dall’Amministrazione finanziaria, in quanto è sempre negativo sottrarsi al contraddittorio (cfr Cassazione 13289/2011 e 14027/2011).

Fonte FiscoOggi

 

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