| Non imbarca l'Iva il peschereccioche fa il rifornimento di gasolio |
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| Notizie - Norme e Tributi |
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Soltanto il vettovagliamento tra le provviste di bordo che scontano l'imposta. Escluse, invece, le scorte che assicurano l'alimentazione e il funzionamento dei motori
I rifornimenti di carburanti e lubrificanti destinati alle navi da pesca costiera usufruiscono del regime di non imponibilità Iva. Il chiarimento è nella risoluzione n. 10/E dell'1 febbraio. Il documento affronta la questione della portata applicativa dell'articolo 8, comma 2, lettera e), n. 4), della legge comunitaria 2010 (n. 217/2011) che, introducendo rilevanti cambiamenti normativi in materia di Iva finalizzati al recepimento nell'ordinamento italiano delle direttive comunitarie 2009/69/Ce e 2009/162/Ue, ha tra l'altro modificato, a decorrere dal 17 gennaio 2012, l'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), del Dpr 633/1972, concernente le operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, per le quali si applica il regime di non imponibilità Iva. Dubbi interpretativi La norma comunitaria, nell'individuare, per le navi adibite alla pesca costiera, quali forniture non possono godere della non imponibilità, ha sostituito il termine "vettovagliamento" con l'espressione "provviste di bordo" utilizzata dall'articolo 148, lettera a), della direttiva 2006/112/Ce. Il dubbio deriva, in particolare, dall'articolo 252 del Dpr 43/1973 (Testo unico in materia doganale - Tud), in base al quale, nel novero delle provviste di bordo delle navi, rientrano "i generi di consumo di ogni specie occorrenti a bordo per assicurare l'alimentazione degli organi di propulsione della nave e il funzionamento degli altri macchinari e apparati di bordo". Di conseguenza, nella definizione di provviste di bordo, ricadrebbero anche il carburante e il lubrificante utilizzato per l'alimentazione degli organi di propulsione della nave. La soluzione dell'Agenzia delle Entrate A sostegno di tale interpretazione, l'Agenzia fa riferimento alla versione in lingua inglese del medesimo articolo 148, la quale utilizza, per le operazioni in regime di non imponibilità, le espressioni "fuelling" (rifornimento) e "provisioning" (vettovagliamento) e, per l'esclusione dal regime di non imponibilità, il termine "ships' provisions" (vettovagliamento). Considerato, poi, che dall'iter di approvazione della legge comunitaria 2010 non risulta l'intenzione del legislatore nazionale di ampliare il significato del termine "vettovagliamento" e che sulla questione non risulta avviata una procedura di infrazione nel confronti dello Stato italiano, l'Agenzia delle Entrate conclude che alla modifica normativa possa attribuirsi una finalità esclusivamente redazionale che non incide sulla portata del regime di non imponibilità applicabile al rifornimento di carburante delle navi adibite alla pesca costiera. Sulla base di queste argomentazioni, ai soli fini dell'interpretazione dell'articolo 8-bis del Dpr 633/1972, al termine "provviste di bordo" va quindi attribuito un significato più ristretto, limitato al solo vettovagliamento, rispetto a quello utilizzato ai fini doganali dall'articolo 252 del Tud. |
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