| Dal decreto salva Italia , novitàin tema di indagini finanziarie |
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| Notizie - Fisco |
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Comunicazione a tappeto di tutte le operazioni finanziarie. Un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate ne fisserà le modalità attuative, compresa la periodicità Con la manovra appena licenziata dalla Camera, viene previsto, tra l'altro, che dal prossimo mese di gennaio gli operatori finanziari dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria tutte le movimentazioni relative ai rapporti finanziari e ogni altra informazione strettamente necessaria ai controlli fiscali, nonché l'importo delle stesse. La normativa Tra queste misure sono da annoverare, con un ulteriore impulso all'affievolimento del segreto bancario, alcune disposizioni contenute nell'articolo 11 del decreto, rubricato "Emersione di base imponibile", in particolare i commi dal 2 al 5, i quali hanno parzialmente modificato le procedure in tema di indagini bancarie, prevedendo che, a far data dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni relative ai rapporti finanziari di cui all'articolo 7, comma 6, del Dpr 605/1973, e ogni altra informazione relativa ai predetti rapporti necessaria ai fini dei controlli fiscali (operazioni "fuori conto": dalla richiesta di assegni per contanti, alla richiesta di bonifici per contanti, al cambio di valuta, cambio assegni), nonché l'importo delle operazioni finanziarie stesse (finora, invece, l'Amministrazione finanziaria disponeva solo dell'Archivio dei rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti con gli operatori finanziari). La richiamata disposizione del Dpr 605/1973 obbliga infatti i soggetti ivi indicati (istituti di credito, Poste italiane, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio, società fiduciarie, eccetera) a comunicare esclusivamente il tipo di rapporto, i dati anagrafici nonché il codice fiscale del titolare del rapporto (restano esclusi dall'obbligo quelle effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro). Il comma 4 dell'articolo 11 precisa poi che i dati comunicati all'Anagrafe secondo la nuova prescrizione saranno utilizzati dall'Agenzia delle Entrate anche per l'individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.
Ciò vuol dire, in definitiva, che a partire dal 1° gennaio 2012, tale ulteriore criterio va ad aggiungersi - nei sensi prima specificati - all'esecuzione di indagini mirate sui rapporti finanziari di contribuenti già selezionati in base ad altri criteri selettivi, costituendo quindi i dati contabili comunicati un ulteriore input per richiedere agli operatori finanziari, previa autorizzazione, i dati, le notizie e i documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate da terzi. Ne deriva, quindi, un rafforzamento dell'azione della Finanza, finalità cui, in ultima analisi, sottende il decreto legge 201. Nel testo approvato dalla Camera il testo normativo risulta modificato: i dati relativi alle movimentazioni dei rapporti di natura finanziaria, oggetto di specifico obbligo di comunicazione da parte degli operatori del settore, devono essere archiviati nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria prevista dal comma 6 dell'articolo 7 del Dpr 605/1973; per quanto riguarda le finalità delle informazioni inviate, esse potranno essere utilizzate dal Fisco anche per elaborare - con procedure centralizzate, secondo i criteri individuati con provvedimento direttoriale - specifiche liste selettive di contribuenti a maggior rischio di evasione, non più dunque dei singoli contribuenti a rischio. Modalità operative Abrogazioni |
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