| L’accertamento sul consolidato.Il “nuovo” procedimento (6) |
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| Notizie - Fisco |
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In questa puntata l’attenzione si sofferma sull’adesione all’atto unico e ai processi verbali di constatazione, sui termini di sospensione per proporre ricorso e altro
Nuove regole, per i soggetti consolidati, anche per il procedimento di accertamento con adesione. In linea con le caratteristiche dell’atto unico, le peculiarità dell’adesione unica si possono riassumere come segue: - il procedimento persegue l’obiettivo di garantire la partecipazione di entrambi i soggetti interessati alle varie fasi, al fine di promuovere una definizione condivisa della pretesa tributaria
Nonostante il nuovo procedimento preveda la sospensione dei termini anche a seguito della presentazione del modello Ipec, in realtà i tempi previsti per la soddisfazione della pretesa erariale risultano nel concreto ridotti rispetto al previgente sistema basato sul doppio livello. In precedenza infatti, la presenza di due atti (primo livello e secondo livello), oltre all’eventuale atto di irrogazione delle sanzioni, comportava che i termini della definizione della pretesa fossero molto estesi. La definizione Il procedimento di adesione può concludersi con:
![]() L’adesione ai processi verbali di constatazione Sostanziali modifiche sono intervenute anche nell’ipotesi di adesione ai contenuti del processo verbale di constatazione, di cui all’articolo 5-bis del Dlgs 218/1997. Sia la consolidata sia la consolidante hanno la possibilità di presentare, entro i 30 giorni successivi alla data di consegna del verbale, la comunicazione di adesione ai verbali di constatazione. La definizione del verbale di constatazione da parte della consolidante Le modifiche normative hanno attribuito alla consolidante la possibilità di aderire ai rilevi Ires contenuti nel verbale nonché di presentare il modello Ipec, per ottenere lo scomputo delle perdite nell’atto di definizione dell’accertamento parziale. Poiché il pvc viene consegnato alla sola consolidata soggetta all’attività di controllo, la circolare 27/2011 chiarisce che “a norma dell’articolo 121, comma 1, lettera c), del TUIR, è onere della consolidata nei cui confronti è stato redatto un processo verbale di constatazione, contenente rilievi accertabili con l’atto unico, portare a conoscenza della consolidante l’avvenuta consegna dello stesso”. La ratio di tale previsione risiede nella solidarietà passiva dell’obbligazione tributaria in capo ai due soggetti, nei cui confronti la definizione dell’adesione ai contenuti del verbale produce i suoi effetti. A seguito della consegna di un processo verbale contenente rilievi Ires, definibili ai sensi del richiamato articolo 5-bis, la consolidante è chiamata a rispondere delle stesse obbligazioni di cui è responsabile la consolidata. Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di mancato pagamento degli importi dovuti a seguito della notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale, nel qual caso entrambi i soggetti subiscono l’iscrizione a ruolo delle somme dovute. La comunicazione di adesione La comunicazione di adesione, come già evidenziato, può essere presentata anche unilateralmente dalla consolidante, relativamente ai rilievi accertabili con l’atto unico. Di conseguenza, anche la consolidata può prestare adesione al verbale limitatamente ai rilievi Ires accertabili con l’atto unico. Pertanto, qualora il processo verbale contenga ulteriori rilievi non accertabili con l’atto unico, quali, ad esempio, quelli che devono essere contestati separatamente per i due soggetti (rilievi relativi all’Iva, eccetera), la consolidata nei cui confronti è stato redatto il processo verbale, può aderire integralmente a tutti i suddetti ulteriori rilievi mediante separata comunicazione di adesione. L’istanza per lo scomputo delle perdite La consolidante può presentare il modello Ipec per ottenere lo scomputo delle perdite del consolidato nell’atto di definizione dell’accertamento parziale, esclusivamente in via telematica, entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale. La norma prevede che copia cartacea dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite deve essere allegata alla comunicazione di adesione al processo verbale di constatazione. Tuttavia, in difetto dell’invio telematico, l’istanza non può essere considerata validamente prodotta. La definizione La definizione si perfeziona con la notifica, da parte dell’ufficio, sia alla consolidata sia alla consolidante, entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di adesione, dell’atto di definizione dell’accertamento parziale. In caso di mancato pagamento, l’ufficio provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi dovuti nei confronti di entrambi i soggetti.
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