Introdotto un obbligo di indicazione delle attività estere che superano i 50 milioni di yen, simile a quello italiano
Lo scorso 10 dicembre il governo giapponese ha reso pubblica una proposta di riforma fiscale per il 2012 che affronta alcune problematiche di fiscalità internazionale. Non si segnalano novità relativamente a temi importanti come il transfer price o il credito per le imposte pagate all'estero ma è stato introdotto un obbligo di monitoraggio delle attività estere che superano i 50 milioni di Yen, pari a circa 475 mila euro.
La dichiarazione dovrà indicare il tipo di investimento, la quantità, il prezzo oltre ad ulteriori informazioni utili per l'Amministrazione finanziaria. La comunicazione dovrà avvenire entro il 15 marzo con riferimento agli stock del 31 dicembre dell'anno precedente.
Sono proposte anche le sanzioni in caso di omessa segnalazione, o di segnalazione infedele, che prevedono il carcere per un periodo non superiore a un anno o l'irrogazione di sanzioni fino a 500 mila yen.
Adesione alla Convenzione Ocse per l'assistenza in materia fiscale
Lo scorso novembre il Giappone ha aderito alla Convenzione dell'Ocse per l'assistenza in materia fiscale. Si tratta di un accordo sviluppato dal Consiglio Europeo e dall'Ocse reso disponibile per le sottoscrizioni da parte dei Paesi aderenti ad almeno una delle due organizzazioni a partire dal 25 gennaio 1988. Nell'aprile del 2009 il G20 si è riunito per contrastare l'utilizzo internazionale dei paradisi fiscali ed ha introdotto un protocollo che modifica la predetta convenzione aprendola a tutti i Paesi del mondo. Nel novembre del 2011 il G20 si è riunito a Cannes, in Francia. In quell'occasione la Convenzione è stata firmata anche dal Giappone.
Tassazione sui pagamenti di interessi eccessivi
La proposta prevede anche una sorta di disciplina sulla capitalizzazione sottile. Il punto di partenza è costituito dagli oneri finanziari decurtati delle componenti positive di reddito nei confronti di parti correlate. Se tale importo supera il 50% del reddito imponibile, la quota eccedente tale soglia risulterà indeducibile.
Se, ad esempio, il reddito imponibile è 10.000 e gli oneri finanziari verso parti correlate ammontano a 6.000, dopo aver verificato che non ci siano interessi attivi, si provvederà a riprendere fiscalmente la quota di 1.000, ossia quella eccedente il 50% del reddito imponibile.
Sono tuttavia previste alcune ipotesi di esenzione.
Ad esempio, non si considerano gli interessi netti verso parti correlate fino a 10 milioni di yen (circa 100 mila euro). Si tratta, a ben vedere, di una franchigia particolarmente modesta.
La norma non si applica nemmeno se tale ammontare netto di interessi verso parti correlate rappresenta al massimo il 50% del totale delle spese per oneri finanziari dell'esercizio.
Tornando all'esempio precedente, dove abbiamo ripreso una quota di interessi pari a 1.000, se gli oneri finanziari verso parti correlate non superano il 50% degli oneri finanziari complessivi, la limitazione alla deducibilità non opera. In questo caso, l'ammontare di oneri finanziari dovrebbe essere di almeno 12.000.
La thin capitalization
In realtà, bisogna ricordare come in Giappone esista già da tempo una disciplina sulla capitalizzazione sottile. Qualora entrambe le discipline risultino applicabili, verrà considerato indeducibile il più elevato ammontare di interessi indeducibili determinato in base alle due normative.
Potrebbe inoltre configurarsi un possibile conflitto anche con la disciplina antiparadisi fiscali. Può accadere, infatti, che il finanziamento giunga da una società paradisiaca e subisca quindi limitazioni alla deducibilità. In questo caso, bisognerà sottrarre gli oneri finanziari soggetti alla disciplina anti paradisi, dall'ammontare indeducibile previsto dalla nuova disciplina ovviamente relativo alla medesima controparte.
Chiariamo con un esempio. Si supponga che in base alle nuove disposizioni gli oneri finanziari indeducibili ammontino a 1.000 e che un ammontare di oneri finanziari pari a 500 subisca già limitazioni alla deduzione in quanto proveniente da paradisi fiscali.
È necessario valutare quanti di questi 500 siano compresi nei 1.000 determinati con la nuova disciplina. Supponiamo che dei 1.000 i 500 rientrino per un ammontare di 300. Ebbene, la quota di interessi indeducibili in base alle nuove disposizioni ammonterà a 700, mentre la quota soggetta alla disciplina anti paradisi rimarrà pari a 500.